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Ordinanza

Ordinanza del 04/05/2021 n. 11620 - Corte di Cassazione

Residenza fiscale - Domicilio riconoscibile da interessi e affari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione chiarisce che la residenza fiscale richiede un collegamento fisico col territorio: l'iscrizione anagrafica da sola non prova il domicilio ai fini fiscali. Occorre che il domicilio civilistico (art. 43 c.c.), inteso come sede principale degli affari e interessi e riconoscibile dai terzi, sia stato mantenuto in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. Nel caso di I.A.M., iscritta all'AIRE e sanzionata per omessa dichiarazione di investimenti esteri nel 2003, la Corte ha cassato la sentenza d'appello ritenendo che non siano stati approfonditi alcuni elementi di fatto relativi al periodo e ha rinviato alla CTR per un nuovo esame.

Residenza fiscale - Domicilio riconoscibile da interessi e affari

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