L.R. Abruzzo 18/2017
Modifica alla legge regionale 1o giugno 1999, n. 36 (Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 18/2017 introduce una disciplina transitoria e una tantum per alcuni progetti archivistici già finanziati nel 2012 ai sensi della L.R. 36/1999: se il Comitato di valutazione non ha potuto esprimere il parere finale perché decaduto, il saldo può essere liquidato sulla base del parere della Soprintendenza archivistica dopo sopralluogo. Non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale ed è in vigore dal 1° aprile 2017.
Liquidazione del saldo dei contributi 2012 per progetti archivistici ammessi in Abruzzo
Liquidazione del saldo per progetti archivistici già finanziati
La legge regionale Abruzzo n. 18 del 2017 interviene in modo puntuale sulla disciplina dei contributi previsti dalla L.R. 36/1999 per gli archivi storici degli enti locali e dei privati di interesse storico. L’obiettivo è sbloccare la liquidazione finale di alcuni progetti già ammessi a contributo per l’anno 2012.
Ambito di applicazione e disciplina transitoria
La modifica riguarda esclusivamente i progetti:
- già ammessi a contributo per l’anno 2012 ai sensi della L.R. 36/1999;
- per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, non sia stato ancora espresso il parere sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- perché il Comitato di valutazione risulta decaduto e non ancora ricostituito.
In questi casi, la liquidazione del saldo è autorizzata sulla base del parere espresso dalla competente Soprintendenza Archivistica, purché il parere derivi da un sopralluogo che attesti il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Aspetti procedurali
La norma sostituisce, per la fattispecie transitoria descritta, il parere del Comitato di valutazione con quello della Soprintendenza Archivistica. La verifica deve essere concreta e basata su sopralluogo, così da consentire la conclusione del procedimento di erogazione del saldo.
Aspetti finanziari
La legge prevede espressamente l’invarianza finanziaria: dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. Si tratta di una disposizione mirata a una platea limitata di casi già maturati, con efficacia pratica circoscritta ai progetti 2012 ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
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