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Provvedimento

Provvedimento del 25/01/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna due precedenti atti dell’Agenzia delle entrate: per le spese sanitarie e veterinarie riferite al 2016 sposta al 10 marzo 2017 la messa a disposizione dei dati consolidati al Fisco e, per le sole spese sanitarie, proroga al 9 marzo 2017 il termine per l’opposizione del contribuente. Conferma inoltre che, dal 2018, l’opposizione per singola voce sarà esercitabile nel mese di febbraio dell’anno successivo.

Modifiche alle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per la dichiarazione precompilata 2016

Modifiche alle modalità tecniche di utilizzo dei dati sanitari e veterinari per la precompilata

Il provvedimento interviene su due precedenti discipline dell’Agenzia delle entrate relative all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Le modifiche riguardano soprattutto i termini di trasmissione e le modalità di opposizione del contribuente, con effetti a partire dall’anno d’imposta 2016 e per la campagna dichiarativa 2017.

Modifiche al provvedimento del 29 luglio 2016 sulle spese sanitarie

Per il provvedimento del 29 luglio 2016 vengono introdotte due principali integrazioni.

  • Al punto 1.1 viene aggiunto che, per l’anno 2017, con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta 2016 e ai relativi rimborsi, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, a partire dal 10 marzo 2017.
  • Il riferimento include anche i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Viene inoltre sostituito il punto 2.4.4, che disciplina l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari.

  • Dal 2017 l’opposizione può essere effettuata per singola voce accedendo all’area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria.
  • L’accesso avviene mediante tessera sanitaria TS-CNS oppure credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
  • Per l’anno 2017, relativamente alle spese sanitarie del 2016, l’opposizione è esercitabile dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017.
  • Dal 2018 l’opposizione può essere esercitata dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
  • Il contribuente può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali oppone il rifiuto all’invio dei dati all’Agenzia.
  • L’opposizione comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Modifiche al provvedimento del 15 settembre 2016 sulle spese sanitarie e veterinarie

Il secondo intervento riguarda il provvedimento del 15 settembre 2016, relativo alle spese sanitarie e veterinarie comunicate ai sensi dei decreti ministeriali del 1° settembre 2016.

  • Il punto 1.1 viene sostituito per ribadire che, con riferimento alle spese sanitarie comunicate a decorrere dall’anno d’imposta 2016, si applicano le medesime disposizioni previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 123325 del 29 luglio 2016 e successive modificazioni.
  • Al punto 2.1 viene aggiunto che, per l’anno 2017, i dati delle spese veterinarie sostenute nel periodo d’imposta 2016 e dei relativi rimborsi sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 10 marzo 2017.

Motivazioni e quadro di riferimento

La motivazione principale del provvedimento è collegata alla necessità di garantire una trasmissione più completa e corretta dei dati, tenendo conto della prima applicazione degli obblighi da parte dei nuovi soggetti obbligati.

Il testo ricostruisce il quadro normativo di riferimento:

  • l’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che consente all’Agenzia di utilizzare i dati sanitari per la precompilata e disciplina l’invio al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti sanitari;
  • l’articolo 3, comma 5, dello stesso decreto, che demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia, sentito il Garante privacy, la definizione delle modalità tecniche di utilizzo dei dati;
  • il decreto MEF 31 luglio 2015, che ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione delle spese sanitarie;
  • la legge n. 208 del 2015, che ha esteso l’obbligo di trasmissione anche alle strutture autorizzate non accreditate;
  • il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016, che ha disciplinato le modalità tecniche per le spese sanitarie a decorrere dall’anno d’imposta 2016;
  • il decreto MEF 1° settembre 2016, che ha esteso la trasmissione ad altri soggetti, incluse le categorie legate alle spese sanitarie e veterinarie;
  • il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016, che ha regolato le modalità tecniche di utilizzo dei dati sanitari e veterinari per la precompilata.

Effetti pratici della proroga per il 2016

Il provvedimento evidenzia che, per l’anno 2016, il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria è rinviato dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017.

  • La proroga riguarda tutti i soggetti tenuti all’adempimento sulla base della normativa vigente.
  • Per effetto di tale slittamento, anche il periodo di opposizione dei contribuenti alle spese sanitarie viene conseguentemente spostato.
  • Il nuovo termine del 10 marzo 2017 segna la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati per i quali non sia stata esercitata opposizione.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama infine le disposizioni relative alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate e la disciplina normativa di riferimento, nonché la circostanza che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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