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Legge

LEGGE 11 agosto 1991, n. 268

Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale.

Normativa italiana091G0309Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica del comma 6 dell'art.48 del TUIR (DPR 917/1986): le indennità della lettera g) dell'art.47 percepite da membri del Parlamento nazionale, Parlamento europeo, consigli regionali e Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82% del loro ammontare (al netto dei contributi previdenziali), mentre le altre indennità della stessa lettera g) costituiscono reddito per il 70%. Le ritenute sono operate sulla parte imponibile. Decorrenza 1° gennaio 1992.

Tassazione delle indennità dei parlamentari e altri incarichi pubblici

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