DECRETO 26 giugno 1997, n. 219
Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (1997) che esclude dall'obbligo del contrassegno di Stato, dalla denuncia di deposito e dal documento di accompagnamento le bevande alcoliche (vini aromatizzati, liquori, acquaviti e alcole etilico) addizionate con acqua gassata, succhi, sciroppi o bevande analcoliche, se confezionate in recipienti ≤35 cl e con titolo alcolometrico ≤11% vol. Nessun limite temporale indicato; resta in vigore fino a eventuale abrogazione o modifica.
Esclusione dal contrassegno e dagli obblighi di deposito/circolazione per bevande alcoliche in piccoli formati
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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