Provvedimento del 05/11/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dell’Agenzia delle entrate, emanato in attuazione dell’articolo 22 del d.lgs. n. 1/2024, disciplina un servizio nell’area riservata per presentare la dichiarazione IVA di inizio attività e ottenere l’attribuzione della partita IVA. Il servizio è destinato alle persone fisiche per attività non soggette a iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA e non soggette a Comunicazione unica; l’avvio sarà comunicato dall’Agenzia. La dichiarazione è compilata online secondo il modello AA9/12, con data di inizio non antecedente di oltre 30 giorni alla presentazione. Il provvedimento disciplina inoltre ricevute e controlli e definisce finalità, ruoli e garanzie del trattamento dei dati personali.
Attivazione del servizio online per aprire la partita IVA di persone fisiche che esercitano arti o professioni.
Servizio online per l’apertura della partita IVA
Il provvedimento prot. n. 322727/2026, adottato il 5 novembre 2026, attua l’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sul rafforzamento dei servizi digitali dell’Agenzia delle entrate. Definisce le modalità per utilizzare, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, il servizio online di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA per persone fisiche che esercitano arti o professioni.
Soggetti e attività ammessi
Il servizio è destinato alle persone fisiche che iniziano nel territorio dello Stato un’attività artistica o professionale per la quale ricorrono entrambe le condizioni seguenti:
- non è richiesta l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA);
- non sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Il servizio riguarda l’invio della dichiarazione di inizio attività IVA e la contestuale attribuzione della partita IVA. La motivazione ricorda che, per le attività professionali o per altre attività non soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, l’apertura della partita IVA avviene mediante il modello AA9/12, da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Attivazione e modalità di presentazione
Il servizio sarà disponibile a decorrere dalla data che l’Agenzia delle entrate comunicherà con apposito avviso sul proprio sito internet. L’interessato accede alla propria area riservata e compila la dichiarazione attraverso un percorso guidato e semplificato, inserendo le informazioni richieste dal modello «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Imprese individuali e lavoratori autonomi)», approvato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La data di inizio dell’attività indicata nella dichiarazione non può essere antecedente di oltre 30 giorni rispetto alla data di presentazione. Le informazioni inserite sono sottoposte a controlli automatici diretti a verificarne completezza, correttezza formale e coerenza con i dati dell’Anagrafe tributaria, nonché la sussistenza dei requisiti per usare il servizio.
Esiti, ricevute e informazioni sulla richiesta
A seguito dell’invio, il servizio rende disponibili la dichiarazione presentata, la ricevuta con il numero di partita IVA attribuito oppure, se non sono superati i controlli automatici, una ricevuta di scarto che ne indica i motivi. Sono inoltre rese disponibili le ricevute relative all’acquisizione o allo scarto e le informazioni sullo stato di lavorazione della richiesta.
La disponibilità dei documenti è segnalata al contribuente nell’area riservata e mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto dall’articolo 64-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (App IO).
Trattamento dei dati personali
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679. La base giuridica è individuata negli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge 9 agosto 2023, n. 111, nell’articolo 22 del d.lgs. n. 1/2024 e nell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle entrate è titolare del trattamento; Sogei S.p.A., partner tecnologico incaricato della gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, è designata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. I dati trattati comprendono dati anagrafici, contabili e fiscali, nonché dati inerenti a possidenze e riscossioni del soggetto che presenta la dichiarazione. Sono utilizzati esclusivamente per la gestione e l’utilizzo del servizio e per gli obblighi legali correlati.
I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria, secondo il principio di minimizzazione, e conservati per il tempo necessario alle finalità indicate. L’Agenzia dichiara di adottare misure tecniche e organizzative per garantire sicurezza, integrità e riservatezza, prevenendo trattamenti non autorizzati o illeciti, in conformità agli articoli 5 e 32 del Regolamento. Per il servizio è stata effettuata una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento.
Riferimenti e pubblicazione
Tra i riferimenti normativi richiamati figurano il d.P.R. n. 633/1972, il d.lgs. n. 196/2003, il Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, il d.l. n. 7/2007 convertito dalla legge n. 40/2007, il Regolamento (UE) 2016/679, la legge n. 111/2023 e il d.lgs. n. 1/2024. È inoltre richiamato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 75295 del 3 giugno 2015, relativo all’approvazione del modello AA9/12 e delle relative istruzioni e specifiche tecniche.
La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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