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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Normativa italiana097G0440Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto riforma il concorso per uditore giudiziario introducendo una prova preliminare informatizzata, nuove regole per prove scritte e orali, commissioni e graduatoria, e adegua i requisiti di accesso con il diploma di specializzazione per le professioni legali. Contiene anche norme sulle scuole di specializzazione e abrogazioni. Alcune disposizioni sono oggi superate o abrogate.

Riforma del concorso per uditore giudiziario e delle scuole di specializzazione legali

Riforma del concorso per uditore giudiziario e della formazione specialistica

Il decreto modifica l’ordinamento giudiziario per semplificare e informatizzare il concorso in magistratura ordinaria e disciplina, in parallelo, le scuole di specializzazione per le professioni legali. Sono introdotte nuove regole su preselezione, prove, commissioni, graduatoria e requisiti di ammissione.

Struttura del concorso

La nomina ad uditore giudiziario avviene mediante concorso per esame. L’esame si articola in:

  • prova preliminare per i candidati privi del diploma di specializzazione richiesto;
  • prove scritte sulle materie previste;
  • prova orale sulle materie previste.

Prova preliminare informatizzata

La prova preliminare è finalizzata ad accertare i requisiti culturali ed è svolta con sistemi informatizzati, in sedi decentrate e anche per gruppi di candidati suddivisi per lettera. Le domande:

  • vertono sulle materie della prova scritta;
  • sono formulate solo sui testi normativi, senza riferimenti giurisprudenziali o dottrinali;
  • sono assegnate in numero uguale a ciascun candidato;
  • sono predisposte e gestite tramite archivio informatico.

La graduatoria è formata con strumenti informatici in base al punteggio delle risposte. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti banditi; sono ammessi anche i candidati a pari punteggio con l’ultimo utile. Il mancato superamento della preselezione non determina inidoneità ai fini successivi.

Esenzioni dalla prova preliminare

Sono esonerati dalla prova preliminare e ammessi direttamente agli scritti, oltre il limite ordinario:

  • magistrati militari, amministrativi e contabili;
  • procuratori e avvocati dello Stato;
  • candidati idonei in uno degli ultimi tre concorsi precedenti;
  • candidati in possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali, se iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999.

Prove scritte e orali

La prova scritta riguarda:

  • diritto civile;
  • diritto penale;
  • diritto amministrativo.

La prova orale riguarda:

  • diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
  • procedura civile;
  • diritto penale;
  • procedura penale;
  • diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
  • diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  • diritto comunitario;
  • diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.

Sono ammessi all’orale i candidati con almeno 12/20 in ciascuna materia scritta. Conseguono l’idoneità quelli che ottengono almeno 6/10 in ciascuna materia orale e una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 98 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

Commissione per l’archivio dei quesiti e regolamento della preselezione

È istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una commissione permanente per la creazione e l’aggiornamento dell’archivio informatico delle domande della prova preliminare. La commissione:

  • è nominata dal Ministro;
  • è composta da cinque magistrati, di cui tre designati dal CSM e tra questi il presidente;
  • dura in carica tre anni, con rinnovo possibile;
  • può essere integrata, nella fase iniziale, da membri aggregati fino a cinquanta;
  • cura la formazione specialistica dei componenti in docimologia e tecnica del test.

Il regolamento ministeriale disciplina contenuto e gestione dell’archivio, assegnazione delle domande, punteggi, graduatorie, caratteristiche dei sistemi informatici e modalità di svolgimento della prova. Il regolamento deve rispettare criteri di pubblicità dell’archivio, aggiornamento costante, diversificazione dei quesiti, estrazione automatizzata e parità di trattamento tra candidati.

Requisiti di ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza che, per gli iscritti dal 1998/1999, siano anche in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole previste dalla riforma. Sono richiesti inoltre:

  • età non inferiore a 21 anni e non superiore a 40 alla data di pubblicazione del bando;
  • possesso delle condizioni dell’ordinamento giudiziario e degli altri requisiti di legge.

Se le domande dei candidati muniti di diploma di specializzazione sono inferiori a cinque volte i posti banditi, sono ammessi anche candidati con la sola laurea, previo superamento della prova preliminare, fino a raggiungere quel rapporto.

Il CSM può escludere i candidati che, dalle informazioni raccolte, non risultino di condotta incensurabile o che abbiano parenti entro certi gradi condannati per gravi delitti indicati dal codice di procedura penale. L’esclusione deve essere comunicata almeno trenta giorni prima della prova scritta, salvo ammissione con riserva.

Indizione del concorso e presentazione della domanda

Il concorso è bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del CSM, di regola una volta l’anno e in Roma. Nella determinazione dei posti si può tener conto anche dei posti che si renderanno vacanti entro l’anno di indizione e nei cinque anni successivi, aumentati del 35%.

La domanda va presentata o spedita entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione in Gazzetta Ufficiale al procuratore della Repubblica del luogo di residenza del candidato. Per i residenti all’estero è possibile presentarla all’autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma. Le domande tardive sono inammissibili.

Commissione esaminatrice e svolgimento dei lavori

La commissione esaminatrice è nominata con decreto ministeriale previa delibera del CSM ed è composta da magistrati e docenti universitari, con un presidente magistrato di cassazione. Sono previste regole dettagliate su:

  • composizione e sostituzioni;
  • presenza minima alle sedute;
  • esonero dalle funzioni giudiziarie per i magistrati componenti;
  • segreteria della commissione.

I lavori della commissione si svolgono, in linea generale, in dieci sedute settimanali. È prevista la possibilità di revoca della nomina per assenze reiterate che abbiano causato rinvii.

Esclusione per comportamenti scorretti

Il CSM, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi sia stato espulso durante le prove scritte per:

  • comportamenti fraudolenti diretti ad acquisire o utilizzare informazioni non consentite;
  • comportamenti violenti che abbiano turbato le operazioni concorsuali.

Titoli di preferenza e graduatoria

I documenti che comprovano i titoli di preferenza devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il giorno della prova orale. Il Ministro può chiedere al CSM, entro cinque giorni dall’ultima seduta delle orali, di attribuire ai candidati idonei ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi, entro il limite massimo di un decimo dei posti banditi. Il CSM provvede entro un mese.

La graduatoria è approvata dal CSM e i vincitori sono nominati con decreto ministeriale. La pubblicazione della graduatoria avviene nel Bollettino ufficiale del Ministero e apre un termine di trenta giorni per i reclami; sono previsti anche termini per osservazioni, approvazione e rettifica.

Sottocommissioni e criteri di valutazione

Se i candidati che hanno completato lo scritto sono più di 300, il presidente forma due sottocommissioni, ciascuna con metà dei candidati. Per la valutazione degli scritti, le sottocommissioni sono articolate in collegi di almeno tre componenti. Ogni sottocommissione procede anche agli orali e all’attribuzione del punteggio finale.

Prima della correzione e delle prove orali, la commissione definisce i criteri di valutazione.

Informazioni istruttorie

Le autorità interpellate per le informazioni sulla condotta dei candidati devono fornirle entro trenta giorni.

Scuole di specializzazione per le professioni legali

Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono finalizzate alla formazione comune dei laureati con laurea magistrale, specialistica o equiparata, per l’accesso alle magistrature o alle professioni di avvocato e notaio. La formazione combina teoria e pratica ed è svolta anche da magistrati, avvocati e notai.

A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 le università possono attivare corsi di specializzazione di durata annuale, prevalentemente pratici, per la preparazione ai concorsi in magistratura, al concorso notarile e all’esame di Stato per l’accesso alla professione forense. Gli standard formativi uniformi sono definiti con decreto ministeriale.

Le scuole sono istituite dalle università secondo i criteri ministeriali e possono essere organizzate anche mediante accordi con organi forensi e notarili. Il diploma si consegue con frequenza regolare, verifiche intermedie e prove finali.

Regime transitorio e abrogazioni

Il decreto abroga espressamente varie disposizioni incompatibili, in particolare alcune norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e altre leggi richiamate. Un articolo del decreto risulta successivamente abrogato dalla legge n. 48 del 2001. Il testo contiene anche una disciplina speciale per il concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, con deroghe ad alcune norme ordinarie.

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