LEGGE 10 luglio 1991, n. 210
Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge di attuazione della Convenzione di Ginevra del 6 aprile 1974 e del Regolamento CEE n.954/79 che disciplina le conferenze marittime di linea: definisce ambito di applicazione (merci del commercio estero, compagnie, caricatori), i requisiti di nazionalità per le compagnie nazionali, i poteri del Ministro della marina mercantile (dichiarazione di nazionalità, determinazione delle condizioni di partecipazione alle quote di traffico), istituisce una commissione consultiva, stabilisce l'esecuzione delle raccomandazioni conciliatorie e termini di esercizio dei diritti (di norma 2 anni, o 1 anno dopo procedura di conciliazione).
Disciplina delle conferenze marittime di linea e criteri di nazionalità per compagnie di navigazione
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