LEGGE 13 aprile 1999, n. 95
Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.5 del d.l. 28/3/1997 n.79 (conv. dalla L.140/1997) inserendo il comma 1‑bis: il divieto del comma 1 non si applica ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari Esteri (artt.7 e 18 DPR 177/1988) per iniziative/programma di cooperazione allo sviluppo in favore di università e ONG riconosciute ex art.28 L.49/1987, fermo quanto previsto dall'art.20 della L.59/1997. Prevede anticipi: 50% il primo anno, 40% negli anni successivi. Promulgata il 13/4/1999; nessun limite temporale esplicito indicato.
Esenzione divieto finanziamenti MAE per cooperazione a università e ONG
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