DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 566
Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge del 30/12/1995 che riconosce ai gestori di impianti di distribuzione carburante per autotrazione una deduzione forfetaria dal reddito d'impresa calcolata in base a percentuali dei ricavi lordi: 1,1% fino a Lire 2 miliardi; 0,6% per la parte oltre 2 e fino a 4 miliardi; 0,4% oltre 4 miliardi. La norma opera per il periodo d'imposta in corso al 31/12/1995 e per i due successivi; la minore gettito è compensata con maggiori entrate previste dal DL 30/12/1995, n.565.
Deduzione forfetaria per esercenti distributori di carburante (1995 e due esercizi successivi)
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