L.R. Sicilia 19/2025
Disposizioni in materia di noleggio con conducente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana disciplina il rilascio di nuove autorizzazioni NCC regionali, valida su tutto il territorio regionale, fino a 500 autovetture, con registro regionale e decreti attuativi entro 90 giorni. Prevede inoltre regole sui fogli di servizio, proroghe dei contratti TPL e la garanzia dei contributi 2025 ai comuni che avviano le gare entro il 31 dicembre 2025.
Noleggio con conducente e trasporto pubblico locale in Sicilia
Noleggio con conducente e trasporto pubblico locale in Sicilia
La legge interviene sulla disciplina regionale siciliana del noleggio con conducente (NCC) e del trasporto pubblico locale, introducendo nuove regole operative, un sistema di titoli autorizzatori regionali e misure transitorie per l’affidamento dei servizi TPL urbano.
Disciplina del servizio NCC e prenotazioni
Viene modificata la disciplina del servizio di noleggio con conducente richiamando la normativa statale. Le prenotazioni devono essere effettuate presso la rimessa o la sede dell’impresa, oppure mediante strumenti tecnologici. È inoltre consentito che il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente avvengano anche fuori dalla provincia o dall’area metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Per il servizio NCC è introdotto l’obbligo, in capo al conducente, di compilare e tenere un foglio di servizio in formato cartaceo o elettronico, con indicazione di:
- targa del veicolo;
- nome del conducente;
- data, luogo e chilometri di partenza e di arrivo;
- orario di inizio del servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- dati del fruitore del servizio.
Rilascio di titoli autorizzatori regionali NCC
Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a rilasciare, mediante procedura ad evidenza pubblica, titoli autorizzatori non cedibili per lo svolgimento del servizio NCC nell’ambito del territorio della Regione Siciliana.
Il rilascio è previsto entro il limite massimo di 500 autovetture e subordinato alla verifica dei requisiti previsti dalla legge n. 21 del 1992. La legge afferma inoltre, in conformità alla normativa statale, che le autorizzazioni NCC comunali e regionali sono valide sull’intero territorio regionale.
Registro regionale, atti attuativi e regolazione comunale
È istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un registro regionale delle autorizzazioni NCC rilasciate dai comuni e dalla Regione.
I comuni devono trasmettere all’Assessorato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo, i dati delle autorizzazioni già rilasciate e quelli relativi all’ambito di esercizio.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo, un decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della Commissione legislativa competente, deve disciplinare:
- le modalità di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni regionali;
- uno schema di regolamento tipo per i comuni;
- il divieto di introdurre, per l’esercizio NCC, misure limitative dei tempi di attesa per l’erogazione dei servizi;
- la possibilità di intermediazione con committenti terzi;
- i criteri e i parametri per determinare il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili da ciascun comune.
I comuni devono adeguare i propri regolamenti allo schema tipo entro 90 giorni dall’adozione del decreto assessoriale.
Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, l’Assessore deve presentare alla Commissione legislativa competente una relazione sull’attuazione della disciplina e sui risultati ottenuti, anche per valutare il numero complessivo di autorizzazioni rilasciate e gli effetti sul mercato.
Trasporto pubblico locale: contributi e procedure di affidamento
Per il trasporto pubblico locale, i contributi previsti dalla normativa regionale vigente e riferiti all’annualità 2025 sono garantiti per l’intero esercizio finanziario ai comuni beneficiari che abbiano avviato le procedure di affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2025.
I comuni devono avviare entro tale data le procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano, che dovranno poi essere concluse nei termini previsti dalla normativa vigente. Nelle more dell’avvio e del completamento delle procedure, la Regione e i comuni possono prorogare i contratti in essere, in considerazione della grave difficoltà amministrativa e della carenza di figure professionali richiamate dalla legge.
Modifica della disciplina sul TPL stagionale
La legge sostituisce, nella disciplina regionale del trasporto pubblico locale, il riferimento ai servizi “con carattere di stagionalità” con l’espressione “per un periodo di nove mesi all’anno”.
Entrata in vigore e applicabilità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le disposizioni sui contributi TPL per il 2025 e sull’avvio delle gare hanno rilievo temporalmente limitato al procedimento e all’esercizio finanziario indicati; la disciplina NCC richiede invece i successivi atti attuativi per la piena operatività.
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