LEGGE 14 maggio 2002, n. 94
Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30/1/1941, n.12) disponendo che, alla scadenza del periodo di applicazione fuori dal distretto, il magistrato che ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti relativi a procedimenti per i reati indicati dall'art.51, comma 3‑bis c.p.p. venga prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (2002). Onere valutato in €136.832 a decorrere dall'anno 2002, a carico del Fondo speciale del MEF.
Proroga di magistrati per completamento di dibattimenti fuori distretto
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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