DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 167
Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina struttura, funzioni, personale e trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione e dei Sottosegretari, oltre all’OIV e alla struttura tecnica per la performance. Abroga il precedente DPCM n. 155/2019 dalla sua entrata in vigore e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.
Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione
Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione
Il regolamento definisce l’assetto degli uffici di supporto politico-amministrativo del Ministro dell’istruzione e dei Sottosegretari di Stato. Disciplina competenze, nomine, contingenti di personale, trattamento economico, organismo indipendente di valutazione e gestione delle risorse.
Ruolo del Ministro e dei Sottosegretari
Il Ministro dell’istruzione è l’organo di direzione politica del Ministero e esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Per tali funzioni si avvale degli uffici di diretta collaborazione. I Sottosegretari svolgono i compiti loro delegati dal Ministro con apposito decreto.
Uffici di diretta collaborazione e loro titolari
Gli uffici di diretta collaborazione comprendono:
- Ufficio di gabinetto
- Ufficio legislativo
- Ufficio stampa
- Segreteria del Ministro
- Segreteria tecnica del Ministro
- Segreterie dei Sottosegretari di Stato
I titolari sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del suo mandato e l’incarico può essere revocato in qualsiasi momento. I Sottosegretari, per gli incarichi delegati, si avvalgono in particolare dell’Ufficio di gabinetto, dell’Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico.
Ufficio di gabinetto
Il Capo di gabinetto coordina gli uffici di diretta collaborazione, raccorda indirizzo politico e gestione amministrativa, verifica gli atti da sottoporre alla firma ministeriale, cura gli atti riservati e i rapporti con l’OIV. Supporta anche la progettazione e il monitoraggio di progetti strategici, anche di rilievo europeo.
Il Capo di gabinetto è scelto tra dirigenti pubblici, magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari o altri soggetti con adeguata professionalità, anche esterni alla PA. Può nominare fino a tre vice capi di gabinetto, di cui uno vicario. Opera inoltre un Consigliere diplomatico, appartenente alla carriera diplomatica almeno con grado di consigliere di legazione, che cura i rapporti internazionali ed europei e i negoziati di cooperazione. All’Ufficio è assegnato anche un dirigente generale per funzioni di studio e analisi organizzativo-gestionale.
Segreteria del Ministro
La Segreteria del Ministro cura supporto operativo, coordinamento degli impegni e cerimoniale. Il Capo della segreteria assiste il Ministro negli organismi cui partecipa e svolge compiti specifici su mandato. Il Segretario particolare gestisce agenda e corrispondenza e i rapporti personali del Ministro nell’attività politico-istituzionale.
Capo della segreteria e Segretario particolare sono nominati dal Ministro anche tra soggetti esterni alla PA, su base fiduciaria.
Ufficio legislativo
L’Ufficio legislativo cura studio e definizione dell’attività normativa del Ministero, con supporto dei Dipartimenti e delle direzioni generali. Garantisce qualità del linguaggio normativo, applicabilità, analisi di impatto e fattibilità, e semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti del Consiglio dei ministri e di iniziativa parlamentare, gestisce il raccordo con Parlamento, Presidenza del Consiglio e altre amministrazioni, segue l’attuazione normativa degli atti UE e i rapporti con regioni e autonomie locali, oltre ai rapporti tecnico-giuridici con autorità indipendenti, Conferenze e Avvocatura dello Stato. Supporta anche il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale e cura le risposte agli atti parlamentari.
Il Capo dell’Ufficio legislativo è nominato tra dirigenti pubblici, magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di iscrizione all’albo, purché dotati di adeguata esperienza. Può avvalersi di due vice capi nominati dal Capo di gabinetto su proposta del Capo dell’Ufficio.
Ufficio stampa e portavoce
L’Ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali e svolge il monitoraggio e la rassegna dell’informazione, con attenzione ai profili istituzionali del Ministro. Il Capo dell’Ufficio stampa è nominato tra giornalisti o soggetti con comprovata esperienza in comunicazione istituzionale o editoria, nel rispetto della disciplina sui requisiti professionali. Il Ministro può nominare un Portavoce per i rapporti politico-istituzionali con la stampa; il Capo dell’Ufficio stampa può svolgere anche tali funzioni se autorizzato.
Segreteria tecnica del Ministro
La Segreteria tecnica fornisce supporto conoscitivo specialistico per l’elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche del Ministero. Opera sia nella fase di individuazione delle esigenze di indirizzo sia nella formulazione di direttive e decisioni, anche mediante documenti, indagini e rapporti. Il Capo è scelto tra soggetti, anche esterni alla PA, con comprovati titoli professionali e culturali attinenti alle materie di competenza del Ministero.
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Le Segreterie dei Sottosegretari operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. I Capi segreteria e i Segretari particolari sono nominati dal Ministro su proposta dei Sottosegretari, anche tra soggetti esterni alla PA, con rapporto fiduciario. Ogni Segreteria può avere fino a otto unità di personale, tra dipendenti del Ministero o di altre amministrazioni in aspettativa, fuori ruolo o comando; fino a due unità possono essere esterne, nei limiti del contingente previsto, con contratto a tempo determinato.
Contingente di personale e regime degli incarichi
Il contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione è fissato in 130 unità. Entro tale limite il Ministro individua i dipendenti da inserire, preferibilmente tra personale del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche.
Nel contingente sono compresi:
- 9 unità di personale dirigenziale non generale
- 2 unità di livello dirigenziale generale
Possono inoltre essere individuati:
- fino a 20 collaboratori esterni assunti a tempo determinato
- fino a 15 esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione
La durata massima degli incarichi esterni coincide con la permanenza in carica del Ministro che li ha disposti; per gli incarichi su proposta del Sottosegretario non può superare la durata in carica di quest’ultimo. Le posizioni di vertice e quelle apicali espressamente indicate sono aggiuntive rispetto al contingente di 130 unità. Il personale di altre amministrazioni è collocato in comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita secondo la disciplina richiamata.
Trattamento economico
Il regolamento disciplina i trattamenti economici omnicomprensivi dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, nel rispetto dei limiti generali di legge sul contenimento delle retribuzioni pubbliche. Sono previsti criteri distinti per Capo di gabinetto, Capo dell’Ufficio legislativo, Presidente dell’OIV, Segretario particolare, Capo della segreteria del Ministro, Consigliere diplomatico, Capo della Segreteria tecnica, Capi delle segreterie dei Sottosegretari, Capo dell’Ufficio stampa e, se nominato, Portavoce.
I dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici ricevono una retribuzione di posizione variabile e un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato. Ai vice capi di gabinetto e ai vice capi dell’Ufficio legislativo può essere attribuita un’indennità accessoria, entro limiti complessivi e pro capite prefissati. Al personale non dirigenziale del contingente spetta una specifica indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva di altri istituti incentivanti. Il trattamento del personale esterno è determinato all’atto del conferimento dell’incarico, entro le risorse disponibili e senza superare quanto previsto per funzioni equivalenti.
Organismo indipendente di valutazione della performance
L’OIV svolge in piena autonomia le funzioni previste dal decreto legislativo n. 150/2009. Può accedere agli atti e richiedere informazioni ai dirigenti competenti; riferisce secondo le modalità stabilite dalla disciplina sulla performance.
È costituito con decreto del Ministro in forma collegiale. Il trattamento economico dei componenti è determinato con decreto ministeriale, di concerto con il MEF, nei limiti delle risorse previste dalla normativa sulla performance. Il Presidente dell’OIV percepisce l’emolumento previsto per i responsabili di livello apicale. Le posizioni dei componenti sono aggiuntive rispetto al contingente di personale.
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
Presso l’OIV opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie. Il responsabile è nominato dal Ministro, su proposta dell’OIV, tra dirigenti di seconda fascia con specifica professionalità ed esperienza. Alla struttura può essere assegnato un contingente fino a 15 unità complessive, comprendendo il dirigente responsabile, tutte ricomprese nel contingente generale degli uffici di diretta collaborazione.
Gestione amministrativa e finanziaria
Gli uffici di diretta collaborazione e l’OIV costituiscono un unico centro di responsabilità amministrativa ai fini della contabilità pubblica. La gestione degli stanziamenti di bilancio per trattamenti economici, indennità, spese di viaggio e rappresentanza, acquisto di beni e servizi e ogni altra spesa necessaria è attribuita al Capo di gabinetto, che può delegare ai vice capi o ai dirigenti dell’Ufficio di gabinetto. È inoltre previsto che con decreto ministeriale possano essere delegati a un unico ufficio gli adempimenti relativi alle spese comuni a più centri di responsabilità.
Disposizioni finali e transitorie
È abrogato, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il DPCM 21 ottobre 2019, n. 155. Il regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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