Salta al contenuto
Decreto

DECRETO 12 giugno 2003, n. 185

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Normativa italiana003G0210Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per acque reflue domestiche, urbane e industriali, le destinazioni d’uso ammissibili, i requisiti di qualità, le reti di distribuzione, i controlli e le autorizzazioni per il riutilizzo. Prevede una disciplina transitoria triennale per deroghe sul parametro Escherichia coli nel solo riutilizzo irriguo. Il testo è oggi abrogato dall’entrata in vigore del futuro regolamento ex art. 99 d.lgs. 152/2006.

Riutilizzo delle acque reflue recuperate

Riutilizzo delle acque reflue recuperate

Il regolamento detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali, con l’obiettivo di tutelare quantitativamente e qualitativamente la risorsa idrica e di favorire il risparmio idrico. La disciplina è improntata alla sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, e non si applica al riutilizzo nello stesso stabilimento o consorzio industriale che ha prodotto le acque reflue.

Ambito e finalità

La disciplina definisce:

  • le destinazioni d’uso ammissibili delle acque reflue recuperate;
  • i requisiti di qualità richiesti per il riutilizzo;
  • le modalità di autorizzazione, controllo e monitoraggio;
  • i criteri organizzativi per reti di distribuzione e impianti di recupero.

Le regioni, nel rispetto delle norme tecniche statali, devono adottare misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa sulle acque, in particolare nelle aree sensibili, anche per fronteggiare situazioni strutturali di scarsità idrica. Tali misure confluiscono nei piani di tutela delle acque.

Definizioni essenziali

Il regolamento distingue tra:

  • recupero: trattamento depurativo che rende l’acqua reflua idonea alla distribuzione per specifici riutilizzi;
  • impianto di recupero: l’insieme delle strutture di trattamento, eventuale equalizzazione e stoccaggio prima dell’immissione nella rete;
  • rete di distribuzione: le strutture che erogano le acque reflue recuperate, comprese eventuali ulteriori fasi di equalizzazione, trattamento o stoccaggio;
  • riutilizzo: impiego dell’acqua reflua recuperata, di qualità determinata, per una specifica destinazione d’uso, in sostituzione parziale o totale di acqua superficiale o sotterranea.

Destinazioni d’uso ammissibili

Sono consentiti tre impieghi principali:

  • irriguo: irrigazione di colture alimentari e non alimentari, verde, aree ricreative e sportive;
  • civile: lavaggio strade nei centri urbani, alimentazione di sistemi di riscaldamento o raffreddamento, reti duali separate da quelle potabili, con esclusione dell’uso diretto negli edifici civili salvo gli scarichi dei servizi igienici;
  • industriale: uso come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per cicli termici, con divieto per gli impieghi che comportano contatto con alimenti, prodotti farmaceutici o cosmetici.

Requisiti di qualità

Per il riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue recuperate devono rispettare, all’uscita dell’impianto di recupero, requisiti chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli indicati nella tabella allegata al regolamento. Per il riutilizzo industriale, i limiti sono concordati dalle parti in relazione alle esigenze del ciclo produttivo, ma devono comunque rispettare i valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla normativa richiamata.

Il riutilizzo è liberamente consentito, previo trattamento di recupero idoneo a garantire tali requisiti. Resta ferma la possibilità per l’autorità sanitaria di imporre divieti o limitazioni temporali o territoriali alle attività di recupero o riutilizzo.

Pianificazione regionale e autorizzazioni

Le regioni devono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, predisporre un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve adeguarsi ai limiti previsti. Nell’elenco devono essere individuati:

  • gli impianti di depurazione;
  • la tipologia delle reti di distribuzione da impiegare;
  • le infrastrutture di connessione;
  • per ciascun impianto, il soggetto titolare, la portata attuale e a regime e le caratteristiche dello scarico.

Le prescrizioni per il riutilizzo sono inserite nell’autorizzazione allo scarico e, per gli impianti urbani, anche nell’approvazione dei progetti, così da assicurare il rispetto della normativa statale e regionale.

Controlli, autocontrolli e monitoraggio

Gli impianti di recupero sono soggetti al controllo dell’autorità competente per verificare il rispetto delle prescrizioni autorizzative. Il controllo può essere svolto anche dal titolare dell’impianto, se disposto dall’autorità competente e secondo il programma di controllo previsto dalla normativa richiamata.

Il titolare deve comunque effettuare autocontrolli in numero sufficiente e non inferiore a quello richiesto dalla normativa regionale, mettendo i risultati a disposizione delle autorità di controllo.

Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio dei parametri chimici e microbiologici delle acque distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. I risultati sono trasmessi annualmente alla regione, mentre l’autorità sanitaria valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari.

Reti di distribuzione e modalità operative

Le reti di distribuzione devono essere separate da quelle destinate all’acqua potabile e progettate per evitare contaminazioni. I punti di consegna devono essere chiaramente identificabili e le reti devono essere adeguatamente contrassegnate; per i canali a cielo aperto è richiesta anche segnaletica verticale visibile e colorata. Le tubazioni destinate all’alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere contrassegnate in modo specifico.

Nel riutilizzo irriguo le modalità operative devono garantire risparmio idrico e non superare il fabbisogno delle colture o delle aree verdi. Devono inoltre rispettare il codice di buona pratica agricola. Gli apporti di azoto derivanti dal riutilizzo concorrono ai limiti massimi e agli equilibri fertilizzativi previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di riutilizzo multiplo o con più utenti, il titolare della distribuzione deve informare correttamente gli utenti su modalità d’uso, vincoli e rischi connessi agli impieghi impropri.

Scarico alternativo e continuità del servizio

Se non viene riutilizzata l’intera portata trattata, l’impianto di recupero deve prevedere uno scarico alternativo nel corpo recettore. Tale scarico deve garantire gli usi legittimi e gli obiettivi di qualità del corpo idrico e, almeno, rispettare la disciplina generale sugli scarichi prevista dalla normativa richiamata.

Rapporti economici tra i soggetti coinvolti

Le regioni possono stipulare accordi di programma con i titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione, anche per prevedere agevolazioni e incentivi al riutilizzo.

L’acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell’impianto al titolare della rete di distribuzione senza oneri per quest’ultimo. Restano a carico del titolare della rete:

  • gli eventuali costi aggiuntivi di trattamento per ottenere limiti più restrittivi nel caso di destinazione industriale di acque reflue urbane recuperate;
  • analoghi costi aggiuntivi nel caso di acque reflue industriali recuperate per uso esclusivamente industriale.

La tariffa di distribuzione è fissata dal titolare della rete di distribuzione.

Regime transitorio

Per i primi tre anni dall’entrata in vigore, le autorizzazioni possono prevedere, per il solo riutilizzo irriguo, una deroga al parametro Escherichia coli fino a 100 UFC/100 ml sull’80% dei campioni, con un massimo assoluto di 1000 UFC/100 ml. La deroga è ammessa solo se non si registra, nel tempo, un incremento dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale nelle aree interessate.

In tale ipotesi:

  • il metodo irriguo non deve comportare contatto diretto tra prodotti edibili crudi e acque reflue recuperate;
  • il riutilizzo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.

L’autorità competente deve comunicare all’autorità sanitaria le autorizzazioni che prevedono la deroga.

Informazioni alle amministrazioni e competenze speciali

Le regioni trasmettono al Ministero competente i dati e le informazioni sull’attuazione del regolamento, anche sulla base dei monitoraggi effettuati.

Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono secondo i rispettivi statuti e le norme di attuazione.

Obsolescenza normativa

Il regolamento è stato espressamente destinato ad abrogazione a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell’art. 99, comma 1, del d.lgs. 152/2006. Per questo è da considerarsi oggi non più attuale e sostanzialmente superato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 15 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.