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Interpello

Risposta n. 854 del 22/12/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Regime impatriati - piano di azionariato - Articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147

Il quesito

1) Se, in caso di esercizio di stock option/bonus pluriennali nel secondo quinquennio dell'agevolazione ex art.16, le ritenute devono applicare soltanto l'abbattimento previsto dal comma 3‑bis per quel periodo; 2) se i Short Term Incentive riferiti al 2020 e pagati nel 2021 devono essere assoggettati al regime agevolato riferito al 2020 (anno di competenza) o al 2021 (anno di cassa); 3) se il datore di lavoro può accettare pagamenti anticipati dell'imposta sostitutiva per l'estensione quinquennale calcolata su redditi di anni antecedenti l'ultimo anno del primo quinquennio e, in caso affermativo, da quando decorre l'ulteriore quinquennio.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'Istante ritiene che: a) per stock option e bonus pluriennali occorra applicare, al momento dell'esercizio, l'agevolazione (abbattimento) relativa al periodo d'imposta in cui il reddito è percepito (quindi quella del secondo quinquennio se l'esercizio avviene allora); b) gli STI riferiti al 2020 vanno assoggettati a ritenuta al momento dell'incasso (principio di cassa), quindi con l'agevolazione dell'anno di erogazione (2021); c) il datore può accettare pagamenti anticipati dell'imposta sostitutiva calcolata sui redditi dell'anno precedente al pagamento e l'anticipato versamento non altera la decorrenza dell'ulteriore quinquennio, che resta successiva al primo quinquennio.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia concorda sul principio di cassa: i redditi da esercizio di opzioni e bonus pluriennali sono tassati nel periodo di percezione e soggetti all'agevolazione applicabile per ciascun periodo d'imposta (quindi l'abbattimento del comma 3‑bis si applica solo se il reddito è percepito nel secondo quinquennio). La questione degli STI è assorbita da questo principio. Quanto all'estensione di ulteriori cinque anni (opzione ex art.5, co.2‑bis del decreto Crescita), l'opzione non può essere esercitata prima della conclusione del primo quinquennio: va esercitata fra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo al termine del primo quinquennio e il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato secondo le modalità e i termini previsti (codici tributo e scadenze); il pagamento anticipato non modifica il dies a quo dell'ulteriore quinquennio.

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