LEGGE 27 luglio 1995, n. 309
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica la legge 10/12/1993 n.515 introducendo l'art.9‑bis: in elezioni suppletive spetta contributo finanziario previsto dalla l.195/1974 ai partiti/movimenti collegati a candidati eletti o che ottengano almeno il 15% dei voti; il contributo è ripartito proporzionalmente e si istituisce un fondo pari a lire 800 per abitante, rivalutato ISTAT. Introduce inoltre facoltà per il Governo di prorogare il termine di 90 giorni per la convocazione (fino a 45 giorni se cade tra 1/8‑15/9; fino a 30 giorni se tra 15/12‑15/1). Si applica alle suppletive successive al 27/3/1994. Entrata in vigore: pubblicazione (27/7/1995).
Contributo spese elettorali per elezioni suppletive e proroga termini di convocazione
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