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Legge

L.R. Molise 1/2022

Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio molisano

Normativa regionaleL.R. Molise 1/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Molise il registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, disciplina iscrizione, commissioni tecnico-scientifiche, conservazione ex situ e Rete di conservazione. Prevede agricoltori/allevatori custodi, circolazione non lucrativa di materiale genetico e attività di promozione e memoria storica. Le disposizioni si applicano solo dal regolamento attuativo, ma l’art. 14 sull’efficacia è stato poi abrogato.

Tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare del Molise

Tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare del Molise

La legge disciplina, per il solo territorio della Regione Molise, la conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare locali. L’impianto è finalizzato a sostenere gli ecosistemi agricoli, le comunità rurali, la circolazione controllata del patrimonio genetico e la promozione delle produzioni tradizionali.

Oggetto e finalità

La Regione riconosce e tutela la diversità del patrimonio locale sotto il profilo scientifico, culturale, ambientale ed economico. Il patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici locali è considerato di interesse agrario e alimentare del Molise. La Regione promuove l’utilizzazione collettiva di tale diversità attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia e favorisce, nell’ambito delle politiche di sviluppo, la gestione razionale degli ecosistemi agricoli e delle produzioni tradizionali. L’ARSARP è il soggetto operativo che sostiene iniziative pubbliche e private, soprattutto per materiali a rischio di estinzione o erosione genetica, e può stipulare accordi con l’Università del Molise o altri atenei ed enti di ricerca.

Definizioni e perimetro del patrimonio tutelato

La legge ricomprende nel patrimonio tutelato:

  • popolazioni, unità tassonomiche, varietà, ecotipi, cloni, razze e ceppi microbici autoctoni del Molise;
  • analoghi materiali alloctoni introdotti da lungo tempo e tradizionalmente integrati nell’agricoltura, allevamento e trasformazione locali;
  • forme derivate da quelle precedenti per selezione;
  • risorse un tempo autoctone ma oggi scomparse dal territorio, se conservate in strutture di ricerca, orti botanici o allevamenti e se vi sia interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico alla reintroduzione. Sono esclusi gli organismi transgenici ottenuti con tecniche di ingegneria genetica. Per gli aspetti tecnici rinvia alle linee guida nazionali sulla conservazione in situ, on farm ed ex situ.

Diritti delle comunità locali e utilizzo delle conoscenze tradizionali

La legge riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali connesse alla conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche. Ne promuove l’applicazione più ampia, con il consenso dei detentori, e favorisce l’equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso, in coerenza con la Convenzione sulla diversità biologica e con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare

È istituito il registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, articolato in tre sezioni: vegetale, zootecnica e microbica. Nel registro sono iscritti i materiali di interesse agrario e alimentare definiti dalla legge. Il registro deve essere omogeneo e confrontabile con gli strumenti nazionali, comunitari e internazionali ed è gestito dall’ARSARP, con pubblicità e consultazione anche telematica.

Iscrizione al registro

L’iscrizione è curata dall’ARSARP con procedure analoghe a quelle dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Possono proporre l’iscrizione enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e cittadini. Alla proposta deve essere allegata una scheda tecnica con documentazione storico-scientifica. L’ARSARP può procedere anche d’ufficio, con il proprio personale tecnico, ma l’iscrizione richiede comunque istruttoria e parere favorevole delle commissioni tecnico-scientifiche. Le modalità operative sono demandate alla Giunta regionale.

Commissioni tecnico-scientifiche

Sono previste tre commissioni: vegetale, animale e microbica, quali organi consultivi e propositivi della Giunta regionale, con sede presso l’Assessorato competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari. Esse:

  • valutano l’iscrizione delle risorse al registro;
  • esprimono parere sulla cancellazione dal registro;
  • propongono priorità e tipologie di intervento per tutela e conservazione. La composizione è mista, con presenza di dirigenti/funzionari regionali, esperti scientifici e rappresentanti degli agricoltori o allevatori custodi. La partecipazione è gratuita e senza rimborso spese; le commissioni adottano regole interne di funzionamento.

Conservazione ex situ

La conservazione ex situ del patrimonio locale è affidata ai Centri sperimentali dimostrativi dell’ARSARP. Può essere affidata, previa autorizzazione della Giunta regionale e senza costi per la Regione, anche a soggetti pubblici o privati con comprovata esperienza e idonee strutture, come università, scuole pubbliche, associazioni di agricoltori e associazioni rurali. I soggetti incaricati compiono tutte le attività necessarie a salvaguardare e mantenere in vita il patrimonio, assicurandone disponibilità e circolazione nel tempo. L’ARSARP coordina le attività e tiene un registro pubblico informatizzato dei materiali conservati. In caso di necessità e urgenza, può provvedere all’immediata riproduzione di varietà o razze in via di estinzione. Il funzionamento delle strutture è demandato al regolamento attuativo. L’attività è gratuita e non comporta nuovi oneri né rimborsi.

Agricoltore custode e allevatore custode

Sono definiti agricoltori custodi coloro che coltivano in azienda e si impegnano nella conservazione on farm di risorse genetiche vegetali di interesse agrario e alimentare a rischio di estinzione o erosione genetica, iscritte nel registro regionale. Gli allevatori custodi svolgono un analogo ruolo per le risorse genetiche animali, secondo i disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici e la normativa regionale di settore. Essi svolgono una funzione di pubblica utilità a tutela della diversità agricola del Molise. La versione originaria che prevedeva l’iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità è stata abrogata.

Rete di conservazione, tutela e salvaguardia

È istituita la Rete regionale di conservazione, tutela e salvaguardia, gestita e coordinata dall’ARSARP anche con il supporto di università ed enti di ricerca. Ne fanno parte di diritto agricoltori custodi, allevatori custodi e i soggetti che gestiscono le strutture di conservazione ex situ per conto della Regione. Possono aderire altri soggetti pubblici o privati, se in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento: enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori e produttori, singoli o associati. La Rete svolge attività dirette a mantenere in vita il patrimonio minacciato, attraverso conservazione ex situ e in situ, e ne incentiva la circolazione. I soggetti depositari di materiale genetico che non aderiscono alla Rete possono comunque fornire una parte del materiale vivente alle strutture ex situ per la moltiplicazione e per conservare le informazioni morfologiche e genetiche in altro sito accreditato. La pregressa previsione di autorizzazione regionale per domande di privativa o brevetto su varietà derivate è stata abrogata.

Circolazione del patrimonio genetico

Tra gli aderenti alla Rete è consentita, senza scopo di lucro e nel rispetto della normativa sanitaria e fitosanitaria, la circolazione di una modica quantità di materiale di riproduzione o moltiplicazione delle varietà, razze e ceppi microbici iscritti al registro regionale. La finalità è il recupero, mantenimento e riproduzione, in particolare dei materiali locali a rischio di estinzione.

Memoria storica, promozione e ricerca

La Regione tutela il patrimonio culturale di sapori, tecniche e consuetudini legate alla biodiversità agraria e alimentare tradizionale. Può attivare, senza nuovi o maggiori oneri, iniziative di recupero della memoria storica, anche con enti locali, associazioni e altri organismi. Può inoltre promuovere campagne informative e promozionali per accrescere la conoscenza delle risorse genetiche iscritte al registro, indicando anche i luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e i luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi, compresi i punti vendita diretta. Può infine promuovere le comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare previste dalla legge statale 194/2015.

Regolamento attuativo

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere emanato un regolamento di attuazione, chiamato a disciplinare:

  • iscrizione al registro regionale;
  • criteri di parere delle commissioni tecnico-scientifiche;
  • funzionamento e impegni delle strutture ex situ e modalità di affidamento;
  • riconoscimento, requisiti e impegni di agricoltori/allevatori custodi;
  • requisiti dei soggetti aderenti alla Rete;
  • attività di intervento in materia di memoria storica e promozione. La disposizione sull’efficacia originaria, che rinviava l’applicazione delle norme all’entrata in vigore del regolamento, è stata successivamente abrogata nel testo consolidato fornito.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge è dichiarata a invarianza finanziaria: non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Stato di attualità della disciplina

Nel testo consolidato fornito risultano alcune modifiche intervenute nel 2025, ma la legge resta una disciplina vigente e potenzialmente applicabile in materia di biodiversità agraria e alimentare regionale. Non appare, quindi, un atto obsoleto.

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