Messaggio numero 27625 del 1-8-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS comunica che, in base al D.P.C.M. 26 luglio 2005, i versamenti contributivi e unitari con scadenza entro il 22 agosto 2005 possono essere effettuati entro tale data senza maggiorazioni. Il rinvio riguarda anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti tramite modello F24; restano ferme alcune specifiche regole per i datori di lavoro con DM10 e per le aziende con ferie collettive autorizzate.
Differimento al 22 agosto 2005 dei versamenti contributivi
Differimento dei versamenti contributivi di agosto 2005
Il messaggio INPS n. 27625 del 1° agosto 2005 informa sul differimento dei termini per i versamenti contributivi con scadenza nel mese di agosto 2005, fino al giorno 22 dello stesso mese. La comunicazione recepisce quanto disposto dal D.P.C.M. 26 luglio 2005 e chiarisce l’ambito applicativo del rinvio per i principali soggetti obbligati.
Quadro normativo e contenuto del differimento
Il documento richiama l’art. 1 del D.P.C.M. 26 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 176 del 30 luglio 2005. La disposizione stabilisce che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2005 entro il giorno 22, può essere effettuato entro tale data senza alcuna maggiorazione.
Ambito di applicazione
Il differimento al 22 agosto riguarda tutti i versamenti unitari da eseguire con modello F24. Il messaggio precisa che tra questi rientrano anche:
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro;
- i contributi dovuti dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
- i contributi dovuti dai venditori a domicilio;
- i contributi dovuti dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
Indicazioni per i datori di lavoro con sistema DM10
Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il messaggio specifica che il termine di presentazione della denuncia modello DM10/2 resta fissato all’ultimo giorno del mese. Il differimento riguarda dunque il versamento, ma non modifica il termine di presentazione della denuncia.
Aziende autorizzate al differimento per ferie collettive
Per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, il messaggio chiarisce che:
- i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
- gli interessi di differimento decorrono dal termine differito, cioè dal 22 agosto.
Sintesi operativa
Il provvedimento consente di effettuare senza maggiorazioni i versamenti contributivi e unitari con scadenza entro il 22 agosto 2005, inclusi quelli da effettuare con F24. Restano invariati il termine di presentazione del DM10/2 e le regole specifiche per le aziende con autorizzazione al differimento per ferie collettive.
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