DECRETO 23 luglio 2004, n. 223
Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamenta ammontare minimo/massimo e criteri di calcolo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione ai sensi del d.lgs. 5/2003. Prevede spese di avvio €30 per parte (non dovute per domanda congiunta), importi di conciliazione secondo la Tabella A (con possibile aumento max 5% per complessità), importi minimi collegati allo scaglione precedente, pagamento di almeno metà prima del primo incontro; onorario conciliatore incluso; nessun onere aggiuntivo per lo Stato. Entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione (23/7/2004).
Indennità per organismi di conciliazione (spese di avvio e conciliazione)
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