LEGGE 9 aprile 1986, n. 97
Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge prevede l’aliquota IVA ridotta al 2% per cessioni e importazioni di veicoli adattati per invalidi con ridotte o impedite capacità motorie, entro specifiche cilindrate e, dal 2019, anche per veicoli ibridi ed elettrici nei limiti indicati. Il beneficio vale per un nuovo veicolo dopo almeno 4 anni, salvo cancellazione dal PRA, e decade se la patente speciale non è ottenuta entro 1 anno dall’acquisto.
IVA agevolata 2% per veicoli destinati a invalidi
IVA agevolata per veicoli destinati a invalidi
La disciplina introduce un’aliquota IVA ridotta per l’acquisto e l’importazione di veicoli destinati a persone con ridotte o impedite capacità motorie. La misura mira a favorire l’accesso a mezzi di trasporto adattati, prevedendo anche condizioni di rinnovo del beneficio e una specifica causa di decadenza.
Ambito oggettivo e soggetti beneficiari
L’agevolazione si applica alle cessioni e alle importazioni di veicoli adattati a invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotti in serie. Il beneficio riguarda i veicoli nei limiti dimensionali previsti dalla norma e presuppone che il veicolo sia effettivamente adattato alle esigenze dell’invalido.
Aliquota applicabile e limiti tecnici dei veicoli
Dalla data di entrata in vigore della legge, le operazioni agevolate sono assoggettate all’IVA del 2%. In origine il limite era riferito a veicoli di cilindrata:
- fino a 2.000 cm³ se con motore a benzina;
- fino a 2.500 cm³ se con motore Diesel.
L’aggiornamento normativo del 2019 ha modificato i limiti dell’articolo, prevedendo che la formulazione vigente ricomprenda:
- veicoli fino a 2.000 cm³ se con motore a benzina o ibrido;
- veicoli fino a 2.800 cm³ se con motore diesel o ibrido;
- veicoli con potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
Riacquisto di un veicolo agevolato
L’aliquota ridotta si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo dello stesso tipo già acquistato o importato con l’agevolazione, ma solo se sono trascorsi almeno quattro anni dalla precedente operazione. La regola dei quattro anni non opera se risulta dal Pubblico registro automobilistico che il veicolo agevolato acquistato o importato entro tale periodo è stato cancellato dal registro ai sensi della disciplina richiamata dalla norma.
Decadenza del beneficio e regolarizzazione
Il beneficio decade se l’invalido non consegue la patente di guida delle categorie A, B o C speciali entro un anno dalla data di acquisto del veicolo. In tal caso, entro i tre mesi successivi deve essere versata la differenza tra l’IVA pagata in misura ridotta e l’imposta dovuta secondo l’aliquota ordinaria applicabile al veicolo.
Attuazione amministrativa
La legge demanda a un decreto del Ministro delle finanze la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure necessarie per l’applicazione concreta dell’agevolazione.
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