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Decreto

DECRETO 27 ottobre 1994, n. 759

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, e del decreto ministeriale 3 maggio 1971, concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana.

Normativa italiana095G0052Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento del 27/10/1994 che integra i decreti ministeriali (1965, 1967, 1971) estendendo la disciplina di additivi, coloranti e amidi modificati ai prodotti destinati ad «alimentazione particolare» ex art.7 D.lgs.111/1992; aggiorna l'allegato con casi d'impiego e limiti per numerosi E‑numbers (polveri, granulati, pastigliaggi, capsule) e prevede disposizioni transitorie per prodotti già autorizzati o notificati. Entrato in vigore nel 1994; soggetto a successiva armonizzazione comunitaria.

Modifiche a limiti d'uso di additivi, coloranti e amidi modificati per alimenti destinati ad alimentazione particolare (art.7 D.lgs.111/1992)

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