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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2023, n. 153

Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Normativa italiana23G00160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce nel DPR 633/1972 nuovi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento: conservare e trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sui pagamenti transfrontalieri quando, in un trimestre civile, superano 25 pagamenti allo stesso beneficiario. Le disposizioni si applicano ai servizi prestati dal 1° gennaio 2024 e prevedono sanzioni per le violazioni.

Obblighi di conservazione e comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento sui pagamenti transfrontalieri IVA

Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento sui pagamenti transfrontalieri

Il provvedimento inserisce nel DPR 633/1972 un nuovo Titolo II-bis, volto a rafforzare il contrasto alle frodi IVA nel settore dei pagamenti elettronici transfrontalieri. La disciplina impone specifici obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai beneficiari e ai pagamenti effettuati oltre frontiera.

Definizioni rilevanti

Ai fini della nuova disciplina vengono richiamate le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento, operazione di pagamento, pagatore, beneficiario, Stato membro di origine, Stato membro ospitante, conto di pagamento, IBAN e BIC, secondo la normativa UE e nazionale di riferimento.

Ambito di applicazione dell’obbligo di conservazione

I prestatori di servizi di pagamento devono conservare la documentazione relativa alle informazioni sui beneficiari e sui pagamenti transfrontalieri prestati nel corso di ciascun trimestre, per consentire i controlli fiscali sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Un pagamento è considerato transfrontaliero quando:

  • il pagatore è localizzato in uno Stato membro UE e
  • il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

L’obbligo opera solo se, nel corso di un trimestre civile, il prestatore effettua più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il calcolo della soglia avviene per Stato membro e per identificativo; se il beneficiario ha più identificativi, il conteggio è effettuato per beneficiario.

Regola speciale quando entrambi i prestatori sono nell’Unione europea

Se il prestatore del pagatore e quello del beneficiario sono entrambi localizzati nel territorio dell’Unione europea, l’obbligo di conservazione si applica solo ai prestatori del beneficiario. In ogni caso, i prestatori del pagatore devono comunque conteggiare tali pagamenti ai fini del superamento della soglia dei 25 pagamenti trimestrali.

Durata della conservazione

La documentazione deve essere conservata per tre anni civili decorrenti dalla fine dell’anno civile in cui è avvenuto il pagamento.

Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate e CESOP

I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Stato membro di origine devono mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni conservate, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento UE n. 904/2010. L’obbligo vale anche per i prestatori che operano in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi in cui l’Italia è Stato membro ospitante.

Le modalità tecniche di trasmissione sono demandate a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia trasmette poi le informazioni al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP).

Localizzazione di pagatore e beneficiario

Per applicare correttamente gli obblighi di conservazione e trasmissione, la norma indica criteri presuntivi di localizzazione:

  • il pagatore è localizzato nello Stato membro corrispondente al suo IBAN o ad altro identificativo univoco; in mancanza, al BIC o altro codice del prestatore che agisce per conto del pagatore;
  • il beneficiario è localizzato nello Stato membro, territorio terzo o paese terzo corrispondente al suo IBAN o ad altro identificativo univoco; in mancanza, al BIC o altro codice del prestatore che agisce per conto del beneficiario.

Dati da conservare

La documentazione deve contenere almeno:

  • BIC o altro codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento;
  • nome o denominazione commerciale del beneficiario;
  • se disponibile, numero di identificazione IVA o altro codice fiscale nazionale del beneficiario;
  • IBAN del beneficiario o altro identificativo univoco, se l’IBAN non è disponibile;
  • se il beneficiario riceve fondi senza conto di pagamento, il BIC o altro codice del prestatore che agisce per suo conto;
  • se disponibile, indirizzo del beneficiario;
  • dettagli dei pagamenti transfrontalieri;
  • dettagli degli eventuali rimborsi relativi a tali pagamenti.

Per pagamenti e rimborsi devono essere indicati:

  • data e ora;
  • importo e valuta;
  • Stato membro di origine del pagamento o di destinazione del rimborso, con le informazioni usate per determinarli;
  • riferimento univoco del pagamento;
  • indicazione se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente.

Sanzioni

La violazione dell’obbligo di conservazione è punita con le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 471/1997. La violazione dell’obbligo di comunicazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto.

Regime finanziario e decorrenza

Il decreto reca clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Testo integrale

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