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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 18

Regolamento recante ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento, in attuazione della direttiva 91/495/CEE, come modificata dalla direttiva 94/65/CE.

Normativa italiana098G0051Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto (12/01/1998) che integra il DPR 30/12/1992 n.559 aggiungendo l'art.6, comma 6‑bis: le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento ottenute mediante separazione meccanica possono essere commercializzate solo se previamente sottoposte a trattamento termico conforme al D.Lgs. 30/12/1992 n.537, nello stabilimento di origine o in altro stabilimento designato dall'ASL. Entrata in vigore 12/01/1998. La materia è poi stata disciplinata da successiva normativa comunitaria e nazionale (pacchetto igiene), che ha in gran parte aggiornato/sostituito queste disposizioni.

Obbligo di trattamento termico per carni di coniglio e selvaggina allevata separate meccanicamente

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