Determinazione AGID n. 190/2020 del 15/04/2020
Determinazione n. 190 del 15 aprile 2020 - MISURE PER GARANTIRE LA CELERE CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DELL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi tratta di una determinazione amministrativa-organizzativa con cui AgID, nel contesto dell’emergenza COVID-19, individua alcuni procedimenti per i quali la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale non opera o non impedisce lo svolgimento di attività istruttorie. L’atto mira a garantire certezza sui tempi procedimentali e continuità dell’azione amministrativa, soprattutto nei procedimenti di qualificazione, accreditamento, iscrizione in elenchi pubblici e vigilanza, incluse le attività del regolamento sanzionatorio AgID.
misure organizzative per limitare la sospensione dei termini e assicurare la conclusione dei procedimenti agid durante l’emergenza covid-19
Misure per la celerità dei procedimenti AgID nel periodo COVID-19
La determinazione è un atto organizzativo-amministrativo con cui AgID disciplina, in via emergenziale, la gestione di alcuni procedimenti durante la sospensione dei termini prevista dalla normativa COVID-19. L’obiettivo è garantire continuità e tempestività dell’azione amministrativa nei casi ritenuti urgenti o rilevanti per la corretta erogazione di servizi digitali e per la tutela degli utenti.
Quadro normativo richiamato
L’atto richiama il quadro istitutivo e funzionale di AgID, il CAD e, in particolare, la disciplina emergenziale introdotta dal d.l. n. 18/2020, art. 103, comma 1, che sospende i termini dei procedimenti amministrativi, imponendo al contempo alle amministrazioni di adottare misure organizzative per assicurarne la ragionevole durata e la celere conclusione. Viene inoltre richiamata la successiva proroga dei termini disposta dal d.l. n. 23/2020, art. 37, e il regolamento AgID sulla vigilanza e sul potere sanzionatorio adottato con determinazione n. 191/2018.
Procedimenti ai quali non si applica la sospensione
AgID stabilisce che la sospensione dei termini non si applica ai procedimenti avviati nei confronti di soggetti destinatari di qualificazione o accreditamento ai sensi dell’art. 29 del CAD, né a quelli iscritti in elenchi pubblici gestiti dall’Agenzia ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera i), del CAD, quando AgID esercita su di essi funzioni di vigilanza. L’esclusione dalla sospensione è però limitata ai casi in cui:
- il procedimento sia su istanza di parte e non vi siano controinteressati, con possibilità di adottare misure organizzative idonee;
- debbano essere adottati provvedimenti, anche cautelari o temporanei, necessari a garantire la corretta erogazione dei servizi o a prevenire rischi per i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti;
- debbano essere adottati provvedimenti conseguenti ad attività istruttorie già completate, inclusi quelli previsti dalla parte terza del regolamento n. 191/2018.
Istruttorie e audizioni da remoto
Per i procedimenti disciplinati dalla parte III del regolamento n. 191/2018, la determinazione chiarisce che la sospensione del termine per il provvedimento finale non preclude lo svolgimento delle attività istruttorie né delle audizioni, purché avvengano in modalità telematica. In questo modo, il procedimento può proseguire sul piano istruttorio anche durante la fase di sospensione dei termini decisori.
Effetti pratici e pubblicazione
L’atto produce effetti organizzativi interni e incide sulla gestione dei procedimenti di vigilanza, qualificazione, accreditamento e iscrizione in elenchi pubblici gestiti da AgID. La determinazione dispone infine la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia, a fini di conoscibilità e trasparenza.
Punti principali
Quadro emergenziale e finalità dell’atto
AgID richiama la disciplina emergenziale introdotta dal d.l. n. 18/2020, come prorogata dal d.l. n. 23/2020, che sospende i termini dei procedimenti amministrativi ma impone alle amministrazioni di adottare misure idonee a garantirne comunque la ragionevole durata e la celere conclusione. La determinazione risponde all’esigenza di conciliare la sospensione generalizzata con la necessità di proseguire alcuni procedimenti ritenuti urgenti o connessi a servizi essenziali e alla digitalizzazione.
Ambito dei procedimenti esclusi dalla sospensione
La sospensione dei termini non si applica ai procedimenti avviati da AgID nei confronti di soggetti da qualificare o accreditare ai sensi dell’art. 29 CAD, ovvero iscritti in elenchi pubblici gestiti dall’Agenzia ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera i), del CAD, sui quali AgID esercita funzione di vigilanza. L’esclusione opera però solo in presenza delle condizioni indicate dall’atto: assenza di controinteressati e possibilità di organizzare il procedimento in modo regolare, oppure necessità di adottare provvedimenti urgenti per assicurare la corretta erogazione dei servizi o prevenire rischi per diritti e interessi di una pluralità di utenti.
Procedimenti conseguenti a istruttorie già concluse
La determinazione precisa che restano esclusi dalla sospensione anche i procedimenti per l’adozione di provvedimenti conseguenti ad attività istruttorie già completate, compresi quelli previsti dalla parte terza del regolamento AgID sul potere sanzionatorio e sulla vigilanza adottato con determinazione n. 191/2018.
Attività istruttorie e audizioni in modalità telematica
Per i procedimenti ricompresi nella parte III del regolamento n. 191/2018, la sospensione dei termini per il provvedimento finale non impedisce lo svolgimento delle attività istruttorie e delle audizioni, purché effettuate in modalità telematica. L’atto, quindi, consente il proseguimento del segmento istruttorio anche durante la sospensione emergenziale dei termini decisori.
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