Risoluzione n. 6 del 10/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che nel primo semestre di applicazione dell'obbligo (1/7/2019 per soggetti con volume d'affari >€400.000; 1/1/2020 per gli altri) le sanzioni non si applicano se i dati dei corrispettivi giornalieri sono trasmessi entro il mese successivo. I contribuenti privi di registratore telematico possono certificare con scontrini o ricevute e inviare i dati secondo il provvedimento del 4/7/2019. Se le operazioni sono state documentate con fattura non sorge l'obbligo di memorizzazione/invio. Le omissioni relative al primo semestre possono essere sanate senza sanzioni trasmettendo i dati entro il 30/4/2020; le sanzioni si applicano per trasmissioni riferite al secondo semestre 2019 effettuate dopo tale termine. Rimane il diritto al ravvedimento operoso.
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Art.2, comma 6-ter (primo semestre di applicazione)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 11 feb 2020Risoluzione n. 7 del 11/02/2020
- Risoluzione · 4 feb 2020Risoluzione n. 4 del 4/02/2020
- Risoluzione · 4 feb 2020Risoluzione n. 5 del 4/02/2020
- Risoluzione · 17 feb 2020Risoluzione n. 8 del 17/02/2020
- Risoluzione · 20 feb 2020Risoluzione n. 9 del 20/02/2020
- Risoluzione · 27 gen 2020Risoluzione n. 3 del 27/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →