DECRETO 14 ottobre 2005, n. 256
Modifiche al regolamento emanato con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, attuativo dell'articolo 37 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali, cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento. Fondi speculativi dedicati ad operazioni di valorizzazione, trading e sviluppo immobiliare e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (14/10/2005) che aggiunge all'art.12‑bis del DM 24/5/1999, n.228 un comma (7‑bis) disponendo che i limiti di indebitamento (60% per immobili/diritti/partecipazioni immobiliari; 20% per altri beni) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'art.16 (c.d. fondi speculativi). Nessun limite temporale esplicito nel testo; misura di carattere derogatorio alle norme prudenziali vigenti al 2005.
Esenzione limiti di indebitamento per fondi immobiliari speculativi
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