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Ordinanza

Ordinanza del 14/07/2023 n. 20322 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A.A., medico ASL Cuneo 2, impugnava il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate relativo al rimborso IRPEF su rimborsi spese auto (2005-2014). La CTP dichiarò inammissibile il ricorso perché la contribuente aveva già notificato un primo ricorso non depositato; la CTR confermò ritenendo violato il principio del ne bis in idem e, in via subordinata, rigettò la domanda nel merito. La Cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che, nelle liti da rimborso, un ricorso dichiarato inammissibile per vizi procedurali del primo non impedisce la proposizione di un nuovo ricorso contro il silenzio-rifiuto fino a prescrizione; ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il terzo (esame del merito svolto ad abundantiam), cassato la sentenza e rinviato la causa alla CTR del Piemonte in diversa composizione (dec. 14/06/2023, depositata 14/07/2023).

Ricorso per cassazione su rimborso IRPEF trattenuta sui rimborsi spese auto (2005-2014) e inammissibilità per precedente ricorso notificato ma non iscritto a ruolo

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