DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1996, n. 2
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo degli articoli 1-6 segnala che il decreto è decaduto; i suoi effetti sono stati fatti salvi dalla legge 8 agosto 1996, n. 426. Di conseguenza il decreto originario non è più direttamente applicabile: rimangono operativi solo gli effetti espressamente preservati e disciplinati dalla L. 426/1996. Nessun contenuto normativo operativo è presente nel testo fornito oltre alla dichiarazione di decadenza.
Decreto decaduto; effetti salvati dalla L. 8 agosto 1996, n. 426
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