Risoluzione n. 4 del 15/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli atti di costituzione di servitù prediali non configurano un "trasferimento" e vanno assoggettati all'aliquota prevista dal primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della Tariffa (aliquota proporzionale generale vigente), anziché all'aliquota del 15% applicata agli acquisti di terreni agricoli da soggetti non agricoli. Pertanto sono superate le indicazioni precedenti (Ris. 92/2000 e Circ. 18/E/2013); non sussiste l'obbligo di voltura catastale diretta per le servitù ai sensi del DPR 650/1972, mentre è obbligatoria la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. Le strutture territoriali devono riesaminare le controversie pendenti e, se non sussistono altre questioni, abbandonare le pretese tributarie non conformi.
Atti costitutivi di servitù su terreno agricolo – Aliquota applicabile ai fini dell’imposta di registro – Art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 – Orientamento della giurisprudenza di legittimità – Gestione del contenzioso pendente
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