DECRETO 9 agosto 2005, n. 199
Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (2005) che modifica il DM 27/2/1996 n.209 recependo la direttiva 2003/115/CE: introduce l'obbligo di indicare "contiene una fonte di fenilalanina" per i sali di aspartame‑acesulfame e per i prodotti che li contengono; aggiorna le voci dell'allegato VIII (alimenti ipocalorici, alimenti per fini medici speciali, integratori) e le tabelle per E951 ed E952; vieta la commercializzazione dei prodotti non conformi dal 29/07/2005 (con periodo di smaltimento fino al 29/01/2006) e si applica nelle regioni che non abbiano recepito la direttiva entro il 29/01/2005 fino all'adozione della normativa regionale.
Modifiche alla disciplina degli edulcoranti e obbligo di etichettatura per aspartame/acesulfame
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