LEGGE 19 ottobre 1999, n. 427
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che autorizza la ratifica della Convenzione tra Italia ed Estonia (firmata a Roma il 20/03/1997) per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire l'evasione fiscale, con protocollo aggiuntivo. Disciplina definizioni, residenza, stabile organizzazione, ripartizione della tassazione su redditi immobiliari, utili d'impresa, dividendi, interessi, canoni, plusvalenze, lavoro, pensioni; prevede procedura amichevole, scambio di informazioni, limitazione dei benefici, rimborsi. L'entrata in vigore è regolata dall'art.30: la Convenzione si applica, per ritenute alla fonte e per gli altri tributi, ai pagamenti o agli anni fiscali successivi al 1° gennaio dell'anno solare seguente a quello dell'entrata in vigore.
Ratifica Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Estonia (reddito)
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