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Legge

L.R. Veneto 38/2017

Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari.

Normativa regionaleL.R. Veneto 38/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto disciplina misure per sostenere famiglie e persone anziane, disabili o fragili nell’assistenza domiciliare, promuovere la qualificazione degli assistenti familiari, istituire un registro regionale e favorire sportelli e contributi economici. Si applica in Veneto ed è finanziata inizialmente per il 2017; per gli anni successivi vale nei limiti dei bilanci annuali.

Sostegno alle famiglie e qualificazione degli assistenti familiari in Veneto

Sostegno alle famiglie e qualificazione degli assistenti familiari

La legge regionale del Veneto introduce un quadro di interventi per favorire l’assistenza domiciliare a persone anziane, non autosufficienti, con disabilità o in condizioni di fragilità. L’obiettivo è sostenere le famiglie, qualificare il lavoro degli assistenti familiari, contrastare il lavoro irregolare e favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita.

Finalità e ambito di intervento

La Regione interviene nell’ambito delle politiche per la famiglia e delle proprie competenze in materia di salute, assistenza, istruzione, formazione e mercato del lavoro. La disciplina è orientata a:

  • sostenere le famiglie nell’assistenza a persone fragili o non autosufficienti;
  • promuovere la regolarizzazione e la qualificazione degli assistenti familiari;
  • prevenire e ridurre situazioni di disagio sociale;
  • evitare ricoveri impropri in strutture residenziali o ospedaliere.

Destinatari

I destinatari degli interventi sono:

  • le famiglie con persone fragili, non autosufficienti o con disabilità, oppure le stesse persone interessate, quando assumono o intendono assumere un assistente familiare;
  • i lavoratori che svolgono o intendono svolgere l’attività di assistente familiare.

I requisiti delle persone assistite sono demandati alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Figura dell’assistente familiare e attività assistite

La legge considera assistenti familiari tutti coloro, italiani o stranieri, in possesso dei titoli scolastici e professionali individuati dalla Giunta regionale, nonché di adeguata formazione o esperienza, che svolgono prestazioni di assistenza domiciliare o di supporto temporaneo ai familiari, anche presso strutture ospedaliere o residenziali.

Sono ammessi anche lavoratori italiani e stranieri regolarmente soggiornanti che non abbiano ancora i titoli o la formazione specifica, ai fini dell’accesso alle prestazioni previste.

La Giunta regionale definisce compiti e prestazioni dell’assistente familiare, in relazione ai bisogni delle famiglie e delle persone assistite.

Interventi per la qualificazione dell’offerta

La Regione promuove azioni per qualificare i servizi domiciliari attraverso:

  • orientamento, formazione e qualificazione degli assistenti familiari;
  • consulenza e mediazione per famiglie e persone assistite;
  • formazione, aggiornamento e tutoring;
  • incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • informazione, assistenza e supporto alle famiglie;
  • sostegno economico;
  • monitoraggio e verifica degli interventi.

Soggetti attuatori e ruolo della Regione

All’attuazione concorrono, con la Regione e secondo sussidiarietà e competenze proprie:

  • enti locali;
  • aziende ULSS, aziende ospedaliere e università;
  • organismi del Terzo Settore riconosciuti;
  • organizzazioni sindacali e patronati;
  • enti di formazione professionale;
  • altri soggetti operanti in ambito sociale e sociosanitario, incluse le agenzie per il lavoro;
  • servizi per il lavoro.

La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, verifica e controllo e in particolare:

  • promuove campagne di comunicazione sociale;
  • contrasta lavoro sommerso e irregolare;
  • favorisce il sistema integrato di sicurezza del lavoro e la tutela della categoria;
  • sostiene gli sportelli territoriali per l’assistenza familiare;
  • riconosce contributi economici alle famiglie che utilizzano assistenti iscritti al registro;
  • promuove la conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica per gli assistenti stranieri.

Registro regionale degli assistenti familiari

È istituito il registro regionale degli assistenti familiari, strumento finalizzato a:

  • valorizzare e attestare competenze, conoscenze ed esperienze;
  • agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • favorire l’emersione del lavoro irregolare.

La Giunta regionale stabilisce requisiti di accesso, cancellazione, permanenza, articolazione territoriale, tenuta e funzionamento del registro. Il registro è aggiornato periodicamente e comunque almeno una volta l’anno.

Il registro è pubblico e liberamente accessibile anche via web. Sono rese pubbliche, tra l’altro, le generalità dell’assistente iscritto, i requisiti posseduti, le competenze specifiche, gli ambiti territoriali di attività e la disponibilità oraria.

Sportelli per l’assistenza familiare

I comuni, singolarmente o in forma associata, possono istituire sportelli per l’assistenza familiare nell’ambito della programmazione socio-assistenziale locale. Tali sportelli possono essere realizzati anche con il supporto dei soggetti attuatori.

Gli sportelli garantiscono:

  • consultazione del registro regionale anche presso medici di medicina generale, strutture di cure primarie e farmacie;
  • ascolto, orientamento e informazione;
  • assistenza nella ricerca e scelta dell’assistente familiare;
  • supporto nella mediazione del rapporto di lavoro;
  • consulenza tecnico-amministrativa sulle assunzioni e sugli adempimenti connessi;
  • consulenza per accedere al contributo economico;
  • trasmissione delle informazioni alla Regione per concessione del contributo e monitoraggio.

Sostegno economico alle famiglie

La Regione riconosce un contributo economico alle persone e famiglie che si avvalgono di un assistente familiare iscritto al registro pubblico regionale.

Il contributo è parametrato a:

  • contributi previdenziali versati per l’assistente familiare;
  • premio assicurativo contro gli infortuni domestici.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce entità, periodicità, durata, limiti di reddito e compatibilità con altre agevolazioni statali e regionali. Le modalità di erogazione sono definite dalla Giunta.

Formazione degli assistenti familiari

Nell’ambito del sistema educativo regionale, la Regione programma interventi formativi per chi aspira a svolgere l’attività di assistente familiare, in collaborazione con i soggetti attuatori.

La formazione, previo riconoscimento di eventuali competenze ed esperienze pregresse, mira a:

  • qualificare l’assistente familiare in coerenza con il sistema regionale della formazione professionale;
  • fornire competenze nell’assistenza alla persona, aiuto domestico e sostegno familiare;
  • sviluppare capacità di orientamento nella rete dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari;
  • favorire l’interculturalità e l’apprendimento/miglioramento della lingua italiana per gli stranieri.

La formazione è gratuita, organizzata anche con strumenti multimediali multilingue e può svolgersi anche presso il domicilio della famiglia assistita. Possono partecipare i residenti in Veneto o, se stranieri, i titolari di regolare permesso di soggiorno.

Il superamento del percorso comporta il rilascio di un attestato di frequenza che abilita all’iscrizione nel registro regionale.

Disciplina finanziaria

Per il 2017 gli oneri sono quantificati in 500.000 euro e coperti con risorse iscritte nella Missione 12, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019. Per gli esercizi successivi la copertura avviene nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio.

Monitoraggio e valutazione

La Giunta regionale deve presentare alla commissione consiliare competente, alla fine del primo anno di applicazione e poi annualmente, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi della legge e sulle indicazioni per l’aggiornamento della programmazione pluriennale.

La relazione deve documentare in particolare:

  • adesione dei destinatari, numero di iscrizioni al registro e diffusione territoriale degli sportelli;
  • grado di incidenza degli interventi e delle risorse sulla sostenibilità economica dell’assistenza domiciliare e sul miglioramento dell’offerta di cura.

Testo integrale

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