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Legge

LEGGE 15 novembre 1975, n. 609

Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Normativa italiana075U0609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge (15/11/1975) che consente a ex appartenenti a Guardia di Finanza, guardie di pubblica sicurezza e Vigili del Fuoco, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, di conseguire specifici titoli marittimi (p. es. padrone marittimo 1ª/2ª classe, marinaio autorizzato, capo barca, meccanico navale, motorista) riconoscendo come requisito l'esperienza maturata in servizio; alcune abilitazioni limitate a navi con propulsione endotermica e l'età prevista dal codice della navigazione è derogata.

Riconoscimento del servizio in Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il conseguimento di titoli professionali marittimi

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