LEGGE 15 novembre 1975, n. 609
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (15/11/1975) che consente a ex appartenenti a Guardia di Finanza, guardie di pubblica sicurezza e Vigili del Fuoco, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, di conseguire specifici titoli marittimi (p. es. padrone marittimo 1ª/2ª classe, marinaio autorizzato, capo barca, meccanico navale, motorista) riconoscendo come requisito l'esperienza maturata in servizio; alcune abilitazioni limitate a navi con propulsione endotermica e l'età prevista dal codice della navigazione è derogata.
Riconoscimento del servizio in Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il conseguimento di titoli professionali marittimi
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