L.R. Basilicata 1/2024
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E GARANTE DELLE VITTIME DI REATO E DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NONCHÉ DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (6)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata 12 gennaio 2024, n. 1 istituiva il Difensore civico e alcuni garanti regionali (vittime di reato, persone detenute o ristrette, infanzia e adolescenza, diritto alla salute e disabilità), disciplinandone nomina, funzioni, incompatibilità, compensi e copertura finanziaria. È stata però totalmente abrogata dalla L.R. 3 febbraio 2025, n. 13.
Istituzione di difensore civico e garanti regionali della persona
Istituzione e assetto degli uffici di garanzia nella Regione Basilicata
La legge regionale disciplinava l’istituzione, presso il Consiglio regionale della Basilicata, di più figure di garanzia per la tutela dei diritti della persona. Il testo consolidato descriveva l’organizzazione di uffici autonomi per il difensore civico, le vittime di reato, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l’infanzia e l’adolescenza, nonché il diritto alla salute e i diritti delle persone con disabilità.
Struttura istituzionale, autonomia e supporto organizzativo
Gli uffici dei garanti erano collocati presso il Consiglio regionale e potevano operare anche nelle sedi decentrate della Regione Basilicata. Le funzioni dovevano essere esercitate in autonomia e indipendenza, con possibilità di utilizzare sedi periferiche regionali previa intesa tra Ufficio di Presidenza del Consiglio e Giunta regionale. Era prevista una struttura organizzativa interna al Consiglio, con dotazione organica definita entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il personale assegnato dipendeva funzionalmente dai titolari degli uffici di garanzia; erano inoltre previsti referenti regionali e la possibilità di avvalersi di uffici regionali, esperti esterni, pareri e consulenze nei limiti delle risorse disponibili.
Nomina, requisiti, durata e incompatibilità
Il difensore civico-garante delle vittime di reato e delle persone ristrette e il garante per infanzia, salute e disabilità erano eletti dal Consiglio regionale con scrutinio segreto e maggioranza dei due terzi. Per il primo era richiesta laurea magistrale in giurisprudenza, o titolo equipollente, e almeno cinque anni di esperienza nelle materie di competenza; per il secondo era richiesta laurea attinente e analoga esperienza quinquennale. Entrambi restavano in carica cinque anni e non erano rieleggibili.
La legge prevedeva cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza: tra le principali, incarichi politici o istituzionali apicali, cariche elettive territoriali, dirigenze di partiti o sindacati/associazioni di categoria, esercizio di attività lavorative o professionali in conflitto, attività politiche durante il mandato. La causa di incompatibilità doveva essere rimossa entro 15 giorni dall’invito del Presidente del Consiglio regionale; in difetto era deliberata la decadenza. Era prevista anche la revoca per gravi o ripetute violazioni di legge, con maggioranza dei due terzi, e la rinuncia con preavviso scritto di tre mesi.
Funzioni comuni, relazioni e compenso
Entrambi i garanti dovevano presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull’attività svolta al Presidente del Consiglio regionale, che la trasmetteva ai consiglieri e al Presidente della Giunta. Le relazioni potevano essere pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale e oggetto di ampia diffusione. I garanti potevano essere ascoltati dalle commissioni consiliari, dal Consiglio e dalla Giunta; potevano inoltre formulare raccomandazioni scritte alle autorità competenti, cui Regione ed enti dipendenti dovevano rispondere entro 30 giorni.
Era riconosciuto il diritto di accesso agli uffici e alla documentazione necessaria per l’esercizio delle funzioni. Il compenso era pari al 50% dell’indennità lorda del consigliere regionale, con trattamento di missione; il compenso era onnicomprensivo anche degli oneri contributivi e fiscali.
Difensore civico: ambito di intervento e tutela della legalità amministrativa
L’ufficio del difensore civico operava a garanzia di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, per la tutela della dignità e dei diritti dei cittadini. Poteva intervenire d’ufficio o su richiesta di soggetti interessati rispetto a ritardi, omissioni, irregolarità o disfunzioni di uffici e servizi regionali, enti e aziende dipendenti o vigilati dalla Regione, aziende del servizio sanitario regionale e, previa convenzione, enti locali singoli o associati. Poteva proporre riforme legislative o amministrative e sollecitarne l’attuazione.
Il procedimento era informale e gratuito: il difensore civico svolgeva una valutazione preliminare, poteva richiedere informazioni, accedere agli atti, convocare il responsabile del procedimento, chiedere l’adozione di atti dovuti o la correzione di omissioni. Il responsabile del procedimento doveva comparire e rispondere entro 20 giorni. Al termine dell’istruttoria il difensore formulava rilievi e suggerimenti; in caso di mancata collaborazione, poteva informare gli organi competenti anche per eventuali conseguenze disciplinari.
Difesa civica: accesso, discriminazione e coordinamento
Il difensore civico poteva intervenire a tutela del diritto di accesso documentale ex legge n. 241/1990 e del diritto di accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013. Era inoltre prevista una specifica funzione contro le discriminazioni dei cittadini stranieri immigrati: informazione, supporto, ricezione di segnalazioni, coordinamento con reti locali e con l’UNAR, raccolta dati e attivazione dei servizi territoriali. La Regione promuoveva il coordinamento con gli altri organismi di difesa civica, anche nazionali ed europei.
Garante delle vittime di reato: destinatari e funzioni
Il difensore civico svolgeva anche le funzioni di garante delle vittime di reato. L’ufficio operava a favore delle persone fisiche residenti nel territorio regionale vittime dei reati indicati dalla legge, nonché, per alcuni specifici delitti, anche se commessi fuori dal territorio nazionale o extranazionale. In caso di decesso della vittima, erano legittimati i parenti entro il secondo grado, il coniuge, l’adottante/adottato e il convivente stabile.
Il garante forniva assistenza pronta e gratuita, collaborava con strutture regionali per l’accesso a trattamenti assistenziali e psicologici, promuoveva la collaborazione con il Garante privacy, poteva stimolare la presenza di strutture di orientamento e assistenza sul territorio, proporre misure per migliorare l’attività amministrativa, intervenire nei procedimenti amministrativi per assicurare conoscenza degli atti e rispetto dei termini, e promuovere iniziative con enti, scuole, servizi sanitari e associazioni. Su richiesta informava le vittime su denuncia/querela, forme di assistenza, patrocinio a spese dello Stato, risarcimento e benefici pubblici.
Garante per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Il difensore civico svolgeva anche le funzioni di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, con azione rivolta verso amministrazione regionale, enti pubblici regionali, gestori di servizi pubblici regionali o convenzionati, istituti di pena e uffici di esecuzione penale esterna con sede in Basilicata, nonché verso enti locali e aziende sanitarie competenti.
Il garante interveniva su segnalazione o d’ufficio per assicurare prestazioni sanitarie, istruzione, formazione professionale e azioni di recupero e reinserimento sociale; vigilava sulla tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi; segnalava rischi o danni e si attivava verso l’amministrazione interessata; supportava l’accesso agli atti anche in ambito penitenziario; promuoveva informazione e cultura dei diritti; formulava osservazioni su interventi normativi o amministrativi; poteva visitare gli istituti di pena nel rispetto della normativa statale; interveniva anche verso i soggetti che gestivano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in caso di inadempienze.
Garante per l’infanzia e l’adolescenza
L’ufficio era finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei diritti e interessi dei minori nel territorio regionale, in coerenza con Convenzione ONU, Carta europea dei diritti del fanciullo, diritto UE e norme nazionali. Le funzioni includevano promozione della cultura dell’infanzia, partecipazione alle reti dei garanti, collaborazione con Autorità garante nazionale e Garanti regionali, verifica dell’accesso a cure e istruzione, prevenzione e mediazione dei conflitti, segnalazione di situazioni di rischio o pregiudizio, rappresentanza dei diritti dell’infanzia nelle sedi regionali, iniziative per la giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, promozione della partecipazione civica dei minori, vigilanza sull’applicazione delle convenzioni, monitoraggio dei mezzi di comunicazione, segnalazioni ad AGCOM, istituzione di elenchi per tutori e curatori, sostegno ai minori nel circuito penale, consulenza ai tutori, verifica dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, contrasto alle discriminazioni, raccolta ed elaborazione dati e formulazione di proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo.
Era inoltre prevista la promozione della cultura della tutela e della curatela mediante corsi di formazione e, in raccordo con la Consulta regionale e con l’UNICEF, iniziative contro abuso di alcol e droga e contro lo sfruttamento e l’abuso dei minori.
Garante del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità
L’ufficio era destinato ad assicurare la piena attuazione dei diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate o stabilmente dimoranti in Basilicata, nel rispetto della Convenzione ONU, della legge n. 104/1992 e delle altre norme vigenti. Il garante vigilava sui diritti, poteva compiere accessi nelle strutture sanitarie, riceveva segnalazioni gratuite anche tramite delegato, acquisiva gli atti e, verificata la fondatezza, interveniva per la tutela del diritto leso. Poteva promuovere campagne di sensibilizzazione e azioni positive, in particolare nelle scuole, e svolgeva la propria attività in autonomia e indipendenza.
Per i compiti relativi alla disabilità poteva avvalersi, con funzioni consultive, di una persona con disabilità designata ai sensi della normativa regionale tra soggetti con percentuale di disabilità non inferiore al 76% e indicata dalle associazioni rappresentative operanti in Basilicata.
Interventi in materia di disabilità: tutela, accessibilità e monitoraggio
Nell’area disabilità il garante operava con le direzioni regionali competenti, l’amministratore di sostegno e gli enti del settore per promuovere dignità, autonomia, integrazione sociale, accessibilità ai servizi, tutela giuridica ed economica, supporto all’istruzione, contrasto alle discriminazioni, pari opportunità tra donne e uomini, sensibilizzazione dei media, sostegno tecnico e legale agli operatori sociali, utilizzo dell’elenco degli amministratori di sostegno, formulazione di proposte e pareri su atti normativi e ispezioni negli uffici pubblici e nei servizi aperti al pubblico per verificare l’assenza di barriere.
Poteva collaborare con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, raccogliere segnalazioni tramite il sito istituzionale regionale, segnalare violazioni della normativa sul lavoro dei disabili, informare le vittime di discriminazioni, sostenere studi e ricerche, attivare interventi sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali, costituirsi parte civile nei procedimenti penali a tutela della persona con disabilità e riferire semestralmente alla Giunta e alle commissioni consiliari.
Regime finanziario, transitorio e abrogazioni
La legge quantificava gli oneri in 70.000 euro annui, coperti mediante risorse già destinate alla precedente legge regionale n. 5/2021 sul Garante regionale dei diritti della persona. In via transitoria, i precedenti Difensore civico e Garante per l’infanzia e l’adolescenza avrebbero continuato a esercitare le funzioni fino alla nomina dei nuovi titolari e, comunque, sarebbero cessati decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore.
La legge abrogava la L.R. 15 gennaio 2021, n. 5. Tuttavia, il testo consolidato indica che l’intero atto è stato successivamente totalmente abrogato dalla L.R. 3 febbraio 2025, n. 13.
Efficacia temporale e attualità della norma
La legge sarebbe entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Per l’assetto oggi rilevante, il testo va considerato superato perché totalmente abrogato nel 2025 e, quindi, non più utilizzabile come fonte applicativa vigente.
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