Cassazione Penale, Sentenza n. 35282/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/12/2023 che ha negato la liberazione anticipata per quattro semestri (maggio 2021 - marzo 2023) motivando il diniego con una grave infrazione disciplinare commessa il 16/02/2023 (occultamento di un telefonino), ritenuta indicativa di una adesione solo apparente al percorso rieducativo; il ricorrente ha denunciato eccessiva ampiezza del diniego e insufficiente motivazione e mancata comparazione con il comportamento positivo nei semestri non interessati dalla violazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando insufficiente e apparente motivazione rispetto all'estensione temporale del diniego. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione della condotta ai fini della liberazione anticipata è frazionata per semestri e che un fatto negativo successivo può riverberarsi retroattivamente sui semestri anteriori solo se di consistente gravità, con motivazione puntuale sui connotati di gravità e su comparazione con la condotta complessiva. Mancando tale analisi, l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406
Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406
Affermato il principio della valutazione frazionata per semestri della condotta ai fini della liberazione anticipata; un fatto negativo può avere efficacia retroattiva solo se di consistente gravità e con motivazione puntuale che ne giustifichi la portata retroattiva.
Corte Cost. n.186 del 23.5.1995
Corte Cost. n.186 del 23.5.1995
Richiamato il divieto di automatismi che colleghino la cancellazione di benefici penitenziari alla sola commissione di un fatto di reato; occorre valutazione concreta del fatto prima di incidere sui benefici maturati o in essere.
Massime di principio
- La valutazione della liberazione anticipata deve essere effettuata per semestri e non in modo automatico su periodi non direttamente riferibili al fatto contestato.
- Un fatto negativo intervenuto successivamente può influire sui semestri precedenti solo se dimostrata la sua consistente gravità e la mancata reale partecipazione al percorso rieducativo; ciò richiede motivazione puntuale.
- Il giudice deve comparare espressamente la condotta negativa con il comportamento complessivo tenuto nei semestri oggetto di valutazione; la mera affermazione disciplinare senza analisi comparativa è insufficiente.
- Non è ammesso un automatismo che revochi o neghi benefici penitenziari per il solo fatto della commissione di una violazione: serve valutazione concreta dell'entità del fatto e del suo contesto.
- In mancanza di motivazione congrua e specifica sull'estensione temporale del diniego, il provvedimento è annullabile e la causa va rinviata per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →