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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35282/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/12/2023 che ha negato la liberazione anticipata per quattro semestri (maggio 2021 - marzo 2023) motivando il diniego con una grave infrazione disciplinare commessa il 16/02/2023 (occultamento di un telefonino), ritenuta indicativa di una adesione solo apparente al percorso rieducativo; il ricorrente ha denunciato eccessiva ampiezza del diniego e insufficiente motivazione e mancata comparazione con il comportamento positivo nei semestri non interessati dalla violazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando insufficiente e apparente motivazione rispetto all'estensione temporale del diniego. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione della condotta ai fini della liberazione anticipata è frazionata per semestri e che un fatto negativo successivo può riverberarsi retroattivamente sui semestri anteriori solo se di consistente gravità, con motivazione puntuale sui connotati di gravità e su comparazione con la condotta complessiva. Mancando tale analisi, l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406

    Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406

    Affermato il principio della valutazione frazionata per semestri della condotta ai fini della liberazione anticipata; un fatto negativo può avere efficacia retroattiva solo se di consistente gravità e con motivazione puntuale che ne giustifichi la portata retroattiva.

  • Corte Cost. n.186 del 23.5.1995

    Corte Cost. n.186 del 23.5.1995

    Richiamato il divieto di automatismi che colleghino la cancellazione di benefici penitenziari alla sola commissione di un fatto di reato; occorre valutazione concreta del fatto prima di incidere sui benefici maturati o in essere.

Massime di principio

  • La valutazione della liberazione anticipata deve essere effettuata per semestri e non in modo automatico su periodi non direttamente riferibili al fatto contestato.
  • Un fatto negativo intervenuto successivamente può influire sui semestri precedenti solo se dimostrata la sua consistente gravità e la mancata reale partecipazione al percorso rieducativo; ciò richiede motivazione puntuale.
  • Il giudice deve comparare espressamente la condotta negativa con il comportamento complessivo tenuto nei semestri oggetto di valutazione; la mera affermazione disciplinare senza analisi comparativa è insufficiente.
  • Non è ammesso un automatismo che revochi o neghi benefici penitenziari per il solo fatto della commissione di una violazione: serve valutazione concreta dell'entità del fatto e del suo contesto.
  • In mancanza di motivazione congrua e specifica sull'estensione temporale del diniego, il provvedimento è annullabile e la causa va rinviata per nuovo esame.

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