DECRETO 4 settembre 2002, n. 224
Regolamento recante modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, concernente: "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonchè di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 novembre 1965, n. 1213".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (2002) che modifica l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, sostituendo la parola «triennale» con «annuale». La disposizione rende annuale (anziché triennale) l'efficacia del decreto ministeriale che fissa, tra l'altro, il limite massimo delle risorse destinate ai contributi per produttori cinematografici e agli ulteriori contributi per registi e autori. Atto di modifica senza limite temporale esplicito.
Modifica durata decreto sui contributi cinematografici: triennale → annuale
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