Accordo 9239 del 27/03/2024
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 4 alla Serie 05 di Emendamenti al Regolamento 95 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento del MIT-Direzione Generale per la Motorizzazione informa sull'entrata in vigore, dal 15 giugno 2024, del supplemento 4 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 95, relativo alle prescrizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli in materia di protezione degli occupanti in caso di collisione laterale. La nota richiama il precedente prot. n. 32583 del 31/10/2023, indica la reperibilità del testo dell'emendamento sui siti UNECE/WP.29 e precisa che, trattandosi di un supplemento, non si aggiorna l'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Viene inoltre aggiornata l'elencazione dei Paesi che adottano il Regolamento n. 95.
Comunicazione sull'entrata in vigore del supplemento 4 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 95 sulla protezione laterale degli occupanti.
Supplemento 4 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 95
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica l'entrata in vigore del supplemento 4 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 95, relativo alle prescrizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli in materia di protezione degli occupanti in caso di collisione laterale. La nota è inserita nel contesto dell'Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull'omologazione e il reciproco riconoscimento delle omologazioni.
Base informativa e richiamo al precedente
Il documento richiama il prot. n. 32583 del 31/10/2023 e precisa che il testo dell'emendamento è disponibile in lingua inglese sul sito WP.29 dell'UNECE, nella sezione "adopted proposals" della sessione di novembre 2023. Sono indicati i riferimenti documentali ECE/TRANS/WP29/2023/117 ed ECE/TRANS/WP29/2023/117/corr.1.
Effetti tecnici per l'omologazione
Il MIT evidenzia che, trattandosi di un supplemento, l'entrata in vigore non comporta l'aggiornamento dell'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Il chiarimento è rilevante per costruttori, omologatori e uffici motorizzazione, perché delimita l'impatto formale della modifica regolamentare.
Ambito soggettivo internazionale
La comunicazione aggiorna anche l'elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 95, includendo Stati membri dell'Unione europea e altri Paesi aderenti al sistema UNECE. L'elencazione serve a fotografare il perimetro di applicazione internazionale del regolamento e del relativo sistema di omologazione reciproca.
Punti principali
Oggetto e ambito del provvedimento
La comunicazione riguarda l'Accordo internazionale del 1958 sull'adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, con specifico riferimento al Regolamento n. 95 sulla protezione degli occupanti in caso di collisione laterale.
Entrata in vigore del supplemento 4
È annunciata l'entrata in vigore, il 15/06/2024, del supplemento 4 alla serie 05 di emendamenti del Regolamento 95. Il testo dell'emendamento è indicato come disponibile in lingua inglese sul sito WP.29 dell'UNECE, nella sezione delle proposte adottate della sessione di novembre 2023, con riferimento ai documenti ECE/TRANS/WP29/2023/117 e ECE/TRANS/WP29/2023/117/corr.1.
Effetti sul numero di omologazione
La nota specifica che, essendo un supplemento, non comporta l'aggiornamento dell'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione, chiarendo così l'impatto operativo per gli operatori del settore e per gli uffici competenti.
Paesi adottanti il Regolamento n. 95
A titolo di aggiornamento, il MIT elenca i Paesi che adottano attualmente il Regolamento n. 95, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica ceca, Spagna, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra, Unione Europea, Giappone, Australia, Ucraina, Cipro, Albania, Armenia, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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