Messaggio numero 26722 del 21-7-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce che i pensionati pubblici e privati possono contrarre prestiti con cessione fino a un quinto della pensione, per massimo dieci anni, con copertura assicurativa vita, ma rinvia l’applicazione pratica alle disposizioni attuative di un futuro decreto ministeriale. Le sedi territoriali devono registrare le richieste e informare gli interessati dell’attesa dei chiarimenti attuativi.
Chiarimenti sulla cessione del quinto della pensione
Contratti di prestito con cessione del quinto della pensione
Il documento fornisce chiarimenti applicativi sull’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80. L’intervento nasce da numerose richieste di pensionati e società finanziarie in merito alla possibilità di contrarre prestiti estinguibili mediante cessione di quote della pensione.
Quadro normativo richiamato
Il messaggio richiama le modifiche apportate al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 dall’articolo 13-bis della legge n. 80/2005. In particolare, il comma 1, lettera a), ha inserito nell’articolo 1 del D.P.R. n. 180 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, estendendo il meccanismo della cessione del quinto anche ai pensionati pubblici e privati e alle pensioni gestite dall’INPS.
Soggetti abilitati e prestiti consentiti
La norma consente ai pensionati pubblici e privati di contrarre prestiti con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
I prestiti:
- devono essere estinguibili con cessione di quote della pensione;
- possono riguardare fino a un quinto della pensione;
- sono calcolati al netto delle ritenute fiscali;
- possono avere durata non superiore a dieci anni.
Trattamenti cedibili
Il comma 2-ter individua le prestazioni che possono essere oggetto di cessione. Tra queste rientrano:
- le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti;
- gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza;
- le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’INPS;
- gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
Garanzia assicurativa
Il comma 2-quater prevede che i prestiti siano assistiti da assicurazione sulla vita, tale da garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del mutuatario.
Attuazione della disciplina e gestione delle richieste
Il messaggio precisa che le disposizioni attuative della norma devono essere dettate con decreto del وزير dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati.
In attesa dell’adozione del decreto ministeriale:
- le strutture territoriali competenti devono costituire apposita evidenza delle richieste presentate;
- gli interessati devono essere informati che la definizione delle richieste avverrà sulla base delle future disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale.
Rilievo dell’allegato normativo
L’allegato riporta il testo dell’articolo 13-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, confermando che il legislatore ha introdotto modifiche al D.P.R. n. 180/1950 e ha rimesso a un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina di dettaglio necessaria per l’attuazione della nuova normativa.
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