LEGGE 4 marzo 1994, n. 201
Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattato bilaterale firmato al Cairo il 2 marzo 1989 e ratificato dall'Italia con legge del 4 marzo 1994. Definisce "investimento" e "investitore" e garantisce promozione e protezione: trattamento giusto ed equo, clausola della nazione più favorita, protezione contro espropriazioni con indennizzo adeguato (con interesse LIBOR), rimpatrio di capitale e profitti senza indebito ritardo (protocollo: max 3 mesi), indennizzi per perdite da conflitti. Prevede risoluzione delle controversie investor‑state (corti locali o arbitrato ICSID/UNCITRAL) e arbitrato tra Stati. Durata 20 anni con rinnovo automatico; per gli investimenti precedenti alla scadenza la tutela continua per ulteriori 15 anni.
Accordo italo‑egiziano per la promozione e protezione degli investimenti
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