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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. 78

Modifica dell'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1965, n. 1156.

Normativa italiana070U0078Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il regolamento sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, sostituendo l’art. 1 del precedente regolamento del 1965. Elenca le parti anatomiche prelevabili ai sensi della legge n. 235/1957, come modificata dalla legge n. 519/1968. È un atto di dettaglio tecnico ormai superato dalla disciplina successiva sui trapianti.

Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico

Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico

Il provvedimento sostituisce l’articolo 1 del regolamento sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, aggiornando l’elenco delle parti prelevabili. Si tratta di una norma meramente attuativa e tecnica, riferita alla disciplina allora vigente in materia di trapianti.

Ambito di applicazione

La disciplina opera ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, come modificata dalla legge 2 aprile 1968, n. 519. Il decreto interviene sul regolamento di esecuzione già approvato con decreto presidenziale 20 gennaio 1961, n. 300, come a sua volta sostituito dal decreto presidenziale 3 settembre 1965, n. 1156.

Parti di cadavere prelevabili

Il regolamento ammette il prelievo delle seguenti parti di cadavere per finalità di trapianto terapeutico:

  • bulbi oculari, loro parti e annessi;
  • reni e loro parti;
  • ossa e superfici articolate;
  • muscoli e tendini;
  • vasi sanguigni;
  • sangue;
  • nervi;
  • cute;
  • midollo osseo;
  • aponeurosi;
  • dura madre;
  • cuore e sue parti;
  • polmoni e loro parti;
  • ghiandole esocrine ed endocrine, con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione;
  • vescica e ureteri;
  • segmenti del canale digerente.

Natura del provvedimento

Il testo non introduce una procedura autonoma, né sanzioni o ulteriori condizioni operative; si limita a ridefinire l’elenco delle parti anatomiche ammesse al prelievo nel quadro della normativa dell’epoca.

Testo integrale

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