LEGGE 13 giugno 2025, n. 89
Disposizioni in materia di economia dello spazio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’autorizzazione, i requisiti, la vigilanza e la responsabilità per le attività spaziali svolte in Italia o da operatori nazionali all’estero, istituendo registri per gli oggetti spaziali e prevedendo obblighi assicurativi e sanzioni. Promuove inoltre l’economia dello spazio con un Piano nazionale e un Fondo dotato di 35 milioni di euro per il 2025, nonché misure su infrastrutture, comunicazioni satellitari e spettro radioelettrico.
Regolamentazione delle attività spaziali e promozione dell’economia dello spazio
Regolamentazione delle attività spaziali e sviluppo dell’economia dello spazio
La legge disciplina l’accesso degli operatori allo spazio extra-atmosferico, con l’obiettivo di garantire sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività e di promuovere investimenti, ricerca, competenze e competitività nazionale. Introduce inoltre strumenti di programmazione e finanziamento dell’economia dello spazio e misure per le infrastrutture e le comunicazioni satellitari.
Ambito di applicazione e definizioni
Le disposizioni si applicano alle attività spaziali condotte nel territorio italiano da operatori di qualsiasi nazionalità e a quelle condotte all’estero da operatori nazionali. Per territorio italiano si intendono, tra l’altro, le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili italiani, le stazioni spaziali italiane e le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato.
L’attività spaziale comprende lancio, rilascio, gestione in orbita e rientro di oggetti, smaltimento e rimozione di detriti, servizi e assemblaggi in orbita, utilizzo di stazioni, produzione nello spazio, esplorazione e uso delle risorse spaziali, permanenza di esseri viventi e attività svolte mediante piattaforme stratosferiche o razzi sonda. Sono definiti, tra gli altri, operatore spaziale, oggetto spaziale, lancio, gestione in orbita, rientro, costellazione satellitare, dati di origine spaziale e Stato di lancio. La nozione di terzo esclude chi partecipa all’attività e i contraenti e sub-contraenti dell’operatore.
Autorizzazione e requisiti degli operatori
Le attività spaziali sono soggette ad autorizzazione dell’Autorità responsabile, individuata nel Presidente del Consiglio dei ministri o nell’Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. L’autorizzazione può riguardare una singola attività, più attività dello stesso tipo o attività diverse ma interconnesse; per il lancio di più satelliti appartenenti alla stessa costellazione è rilasciata un’autorizzazione unica. Sono dovuti il rimborso dei costi istruttori e un contributo determinato tenendo conto della tipologia del richiedente, delle finalità e dimensioni della missione e del livello di rischio.
Gli obblighi autorizzativi e contributivi non si applicano se l’attività è coperta da un’autorizzazione estera riconosciuta in Italia in base a un trattato internazionale. Negli altri casi l’autorizzazione italiana può essere sostituita, su domanda, dal riconoscimento di un’autorizzazione estera rilasciata secondo criteri equivalenti; il contributo non può superare il 50% di quello ordinario e il procedimento si conclude entro 60 giorni. I contributi sono versati al bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per l’economia dello spazio.
L’autorizzazione richiede requisiti tecnici di idoneità diretti a garantire:
- la sicurezza in tutte le fasi, con analisi degli impatti, valutazione dell’inquinamento luminoso e radioelettrico e mitigazione dei detriti, compreso il rientro sicuro e, ove possibile, controllato;
- la resilienza dell’infrastruttura rispetto a rischi informatici, fisici e interferenze, inclusi identificazione e gestione degli oggetti, controllo degli accessi, protezione degli asset, crittografia, backup, aggiornamenti e gestione degli incidenti;
- la sostenibilità ambientale lungo l’intero ciclo di vita dell’oggetto spaziale.
Sono inoltre richiesti i requisiti generali di condotta previsti dall’articolo 94 del codice dei contratti pubblici, capacità professionali e tecniche adeguate, solidità finanziaria proporzionata ai rischi e alla dimensione aziendale, copertura assicurativa e disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni. Per start-up, microimprese e PMI, nella valutazione finanziaria si considerano anche investitori istituzionali, programmi di finanziamento e partecipazione a incubatori o acceleratori riconosciuti.
Procedura, durata e modifiche dell’autorizzazione
La domanda è presentata all’Autorità responsabile tramite l’Agenzia spaziale italiana (ASI). L’ASI svolge entro 60 giorni gli accertamenti sui requisiti tecnici e soggettivi e può effettuare accessi e ispezioni limitati a quanto strumentale all’attività; in tal caso il termine del procedimento è sospeso per un massimo complessivo di 30 giorni. La richiesta di documentazione integrativa sospende il termine fino alla trasmissione dei documenti.
In caso di esito positivo, gli atti sono trasmessi all’Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale svolge l’istruttoria, potendo acquisire il parere di altre amministrazioni, degli organismi di informazione per la sicurezza, del Dipartimento per il coordinamento amministrativo e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Se non ricorrono ragioni di particolare rilevanza, il COMINT formula la proposta all’Autorità responsabile; se ricorrono tali ragioni, o lo richiede un’amministrazione componente, predispone una proposta di autorizzazione o diniego da sottoporre al Consiglio dei ministri. La decisione deve essere adottata entro 120 giorni dalla domanda.
L’autorizzazione è negata se l’attività può pregiudicare interessi essenziali della difesa, sicurezza nazionale, relazioni internazionali, infrastrutture critiche o sicurezza cibernetica; se sussistono legami dell’operatore con Stati o territori terzi che presentino i profili indicati dalla legge; o se lo scopo contrasta con un interesse fondamentale della Repubblica. Il provvedimento stabilisce diritti, obblighi, eventuali prescrizioni di mitigazione del rischio, la data d’inizio dell’attività, il termine per stipulare l’assicurazione — che deve comunque precedere l’avvio — e la durata dell’autorizzazione. La proroga può essere richiesta dall’operatore ed è subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti.
Se intervengono mutamenti sostanziali, l’operatore deve chiedere la modifica dell’autorizzazione; si applica la procedura ordinaria con termini e contributo dimezzati. Per tutelare la difesa o la sicurezza nazionale o fronteggiare un pericolo imminente, l’Autorità responsabile può modificare, revocare o annullare l’autorizzazione anche d’ufficio, senza comunicazione di avvio del procedimento, imponendo le condizioni necessarie per proseguire o interrompere l’attività in sicurezza.
Anche il trasferimento di attività autorizzate o della proprietà, gestione o controllo di un oggetto spaziale richiede autorizzazione. La procedura e il contributo sono dimezzati; la disciplina vale anche per attività autorizzate all’estero, salvo che il trasferimento sia già autorizzato dallo Stato estero e riconosciuto in Italia.
Sospensione, decadenza e vigilanza
L’Autorità responsabile può sospendere l’autorizzazione o dichiarare la decadenza in caso di violazione della legge, del diritto UE o delle condizioni autorizzative; mancato avvio nei termini; mancata stipula o riduzione non reintegrata della garanzia; modifica sostanziale delle finalità; informazioni o documenti errati; inosservanza di prescrizioni di sicurezza, tutela ambientale, salute pubblica o sicurezza nazionale; perdita dei requisiti; o diniego, revoca o sospensione delle abilitazioni di sicurezza necessarie. Salvo quest’ultima ipotesi, l’operatore può fornire spiegazioni e documenti entro il termine assegnato.
La decisione può imporre condizioni per la prosecuzione o l’interruzione sicura e ordinare misure a spese dell’operatore. In casi eccezionali di necessità e urgenza, anche per obblighi internazionali, il controllo dell’attività può essere trasferito a un altro operatore o a un soggetto pubblico. Gli oneri della sospensione, revoca o decadenza sono a carico dell’operatore.
L’ASI vigila sulla conformità delle attività alla legge, agli atti attuativi e alle prescrizioni autorizzative, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza per i profili di competenza. Può accedere a documenti e informazioni dell’operatore e del proprietario dell’oggetto, richiedere ulteriori dati e ispezionare locali e siti. Le informazioni sono trattate con obblighi di riservatezza e segretezza ed escluse dal diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990. L’ASI è inoltre referente del Servizio nazionale della protezione civile per il monitoraggio di eventuali rientri di detriti spaziali.
L’operatore comunica all’ASI, con almeno 30 giorni di preavviso, la data d’inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi una relazione sul suo svolgimento. Operatore e proprietario devono cooperare, fornendo i documenti richiesti e consentendo le ispezioni.
Sanzioni
L’operatore o il proprietario che omette informazioni o documenti richiesti o ostacola le ispezioni è soggetto a una sanzione amministrativa da 150.000 a 500.000 euro, graduata secondo i criteri della legge n. 689/1981 e irrogata dall’ASI. I proventi sono destinati al Fondo per l’economia dello spazio.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, l’operatore che esercita un’attività spaziale senza autorizzazione o dopo la sua scadenza è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.
Attuazione tecnica e spazioporti
Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con le amministrazioni indicate dalla legge e previo coinvolgimento degli organi competenti, definiscono i requisiti tecnici di sicurezza, resilienza e sostenibilità; contributi e rimborsi istruttori, comprese possibili esenzioni o riduzioni per finalità scientifiche o dimensione economica; documentazione per le domande; criteri sanzionatori; modalità di vigilanza; requisiti professionali, finanziari e di prevenzione delle collisioni, con possibili criteri differenziati per start-up e PMI; fasce di rischio assicurativo; e modalità per ricezione, gestione, uso e diffusione dei dati spaziali. I decreti possono limitare o vietare la gestione e diffusione di dati di osservazione terrestre quando necessario a tutelare sicurezza nazionale, difesa, politica estera, obblighi internazionali o attività di previsione e prevenzione dei rischi.
Un ulteriore decreto definisce caratteristiche e requisiti tecnici dello spazioporto, inteso come sito terrestre le cui infrastrutture sono dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio e alle operazioni a terra o in volo di veicoli suborbitali o orbitali, nonché le modalità operative. L’ASI agisce come autorità unica per la regolazione tecnica di settore e provvede alle specifiche tecniche secondo procedure stabilite dai decreti attuativi, nel rispetto di partecipazione e trasparenza.
Registri degli oggetti spaziali
Gli oggetti per i quali l’Italia è Stato di lancio sono iscritti nel Registro nazionale previsto dalla normativa di ratifica della Convenzione sull’immatricolazione del 1975. Ogni oggetto riceve un codice composto dall’identificativo «ITA», una lettera e tre cifre progressive; non può essere iscritto se risulta registrato presso un altro Stato. L’ASI custodisce e aggiorna il registro, pubblico e consultabile online, e comunica le annotazioni al COMINT e al Ministero degli affari esteri, cui spettano gli adempimenti internazionali.
L’operatore comunica all’ASI i dati necessari all’immatricolazione: Stato o Stati di lancio, denominazione, designatore internazionale, data e luogo del lancio, parametri orbitali fondamentali e funzione generale. Deve inoltre fornire informazioni sul lanciatore e sull’orario UTC, posizione geostazionaria se pertinente, proprietario e costruttore, appartenenza a una costellazione, funzionamento e fine missione, trasferimenti di gestione o proprietà e altri dati richiesti dall’ASI, indicando gli estremi dell’autorizzazione.
L’ASI tiene anche un Registro complementare per gli oggetti non immatricolati in Italia di cui un operatore italiano acquisisca in orbita o su un corpo celeste la gestione o la proprietà. L’operatore comunica entro 30 giorni dall’inizio della gestione o dall’acquisto i dati sul trasferimento, il nuovo operatore o proprietario, eventuali variazioni di posizione orbitale o funzione e gli estremi dell’autorizzazione e dell’immatricolazione estera, se applicabili.
Responsabilità civile e risarcimento
L’operatore risponde dei danni causati dalle attività spaziali. Per i danni a terzi sulla superficie terrestre, agli aeromobili in volo e alle persone e cose a bordo, la responsabilità è sempre dovuta, salvo prova che il danno sia stato causato esclusivamente e con dolo da un terzo estraneo, il cui fatto non poteva essere impedito, oppure esclusivamente dal danneggiato. Se la colpa del danneggiato concorre al danno si applica l’articolo 1227 del codice civile. L’operatore autorizzato beneficia dei limiti assicurativi previsti dalla legge, ma perde tale beneficio se opera senza autorizzazione, viola gli obblighi autorizzativi o assicurativi, oppure causa il danno con dolo o colpa grave. Per i danni a chi partecipa all’attività si applica il codice civile.
Quando l’Italia risarcisce uno Stato estero in base alla Convenzione sulla responsabilità internazionale del 1972 o ad altre norme internazionali, esercita rivalsa contro l’operatore responsabile entro 24 mesi dall’adempimento delle obbligazioni risarcitorie. Per i danni a terzi sulla superficie terrestre e agli aeromobili, la rivalsa è soggetta ai limiti applicabili all’operatore, salvo i casi di perdita del beneficio del limite.
Le persone danneggiate in Italia da attività spaziali imputabili a uno Stato estero possono presentare allo Stato italiano denuncia e domanda di risarcimento entro sei mesi dal danno o dalla manifestazione dei suoi effetti, allegando la documentazione utile. Se l’Italia ottiene il risarcimento dallo Stato estero, corrisponde le somme ai denuncianti. Se lo Stato italiano non presenta la domanda internazionale nei termini o questa resta in tutto o in parte insoddisfatta, persone fisiche e giuridiche italiane possono chiedere direttamente il risarcimento allo Stato italiano entro cinque anni dalla scadenza del termine internazionale o dalla comunicazione dell’esito.
Possono ricevere dallo Stato italiano le somme effettivamente ottenute dallo Stato di lancio anche i cittadini e le persone giuridiche italiane per danni subiti all’estero e le persone straniere per danni subiti in Italia. Queste possibilità non si applicano se il danneggiato ha già adito tribunali o autorità amministrative dello Stato estero. Nelle domande dirette allo Stato italiano per danni sul territorio nazionale, il risarcimento è escluso se il danno è dovuto esclusivamente alla colpa del danneggiato; in caso di concorso si applica l’articolo 1227 del codice civile.
Assicurazione e garanzie finanziarie
Gli operatori autorizzati devono stipulare un’assicurazione o prestare altra garanzia finanziaria per i danni derivanti dall’attività, con massimale ordinario di 100 milioni di euro per sinistro. I decreti attuativi possono individuare fino a tre fasce di rischio con massimali inferiori, considerando dimensioni e tipologia dell’attività, esperienza pregressa, orbita e durata. Il massimale non può scendere sotto 50 milioni di euro, o sotto 20 milioni per operatori che perseguono esclusivamente finalità di ricerca o qualificati come start-up innovative.
La copertura può essere prestata da una singola impresa, in coassicurazione o tramite consorzio; quest’ultimo deve essere registrato e approvato dall’IVASS, che ne valuta la stabilità. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore. L’assicuratore non può opporgli cause di risoluzione o nullità retroattive e deve risarcire i danni causati dall’operatore o dai suoi dipendenti e preposti nell’esercizio delle funzioni; restano opponibili le altre eccezioni previste dalla legge. L’assicuratore può rivalersi sull’operatore per quanto pagato nei casi indicati.
Piano nazionale per l’economia dello spazio
La Struttura di coordinamento del COMINT elabora il Piano nazionale per l’economia dello spazio in collaborazione con l’ASI e sentiti i ministeri competenti per imprese, finanze e università e ricerca. Il Piano è aggiornato ogni due anni e approvato dal COMINT; ha durata non inferiore a cinque anni e deve raccordarsi efficacemente con la programmazione europea e i tempi delle missioni satellitari nazionali.
Il Piano analizza e quantifica fabbisogni d’innovazione e capacità produttiva; individua le esigenze istituzionali per servizi spaziali valorizzabili commercialmente e le modalità di sviluppo dei partenariati pubblico-privati; definisce criteri di valutazione, controllo e monitoraggio delle iniziative secondo il codice dei contratti pubblici; coordina strumenti di finanziamento e intervento sulla base di analisi preventive d’impatto; individua misure per competenze e capacità di PMI e start-up, allocazione e reperimento di risorse pubbliche e private, monitoraggio degli impatti con cadenza quinquennale e progetti di formazione e orientamento alle discipline STEM.
Fondo per l’economia dello spazio
Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per l’economia dello spazio, con dotazione di 35 milioni di euro per il 2025. Vi confluiscono anche i proventi dei contributi autorizzativi e delle sanzioni previsti dalla legge. Le risorse sostengono, in coerenza con il Piano nazionale, innovazione tecnologica, sviluppo produttivo e valorizzazione commerciale delle attività spaziali nazionali, anche nell’ambito di collaborazioni internazionali.
Il Fondo può intervenire con contributi a fondo perduto, entro il limite massimo del 70% della sua dotazione, con operazioni finanziarie o con una combinazione delle due forme. Un decreto ministeriale stabilisce criteri e modalità, valorizzando strumenti esistenti e possibili partenariati pubblico-privati, nel rispetto delle regole Eurostat. Le attività di assistenza tecnica e supporto specialistico per il Piano e per la gestione e il controllo delle iniziative non possono superare il 3% della dotazione annua. Per finanziare la dotazione 2025, il Fondo per la crescita sostenibile è ridotto di 110 milioni di euro per il medesimo anno, a compensazione degli effetti finanziari indicati dalla norma.
Infrastrutture spaziali, capacità trasmissiva e spettro radio
Lo Stato promuove l’attività spaziale come fattore di crescita, in particolare ricerca, produzione e commercio in orbita terrestre bassa. L’accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali deve essere equo e non discriminatorio, anche per sostenibilità, gestione ambientale e climatica, telecomunicazioni, logistica e previsione e prevenzione dei rischi. Per i servizi commerciali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che assicurino almeno la remunerazione necessaria alla manutenzione dell’infrastruttura, nel rispetto delle regole Eurostat.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy costituisce una riserva nazionale di capacità trasmissiva satellitare, basata su satelliti e costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa gestiti esclusivamente da soggetti dell’Unione europea o dell’Alleanza atlantica, con attenzione alla diversificazione, alla sicurezza nazionale e al ritorno industriale. La riserva deve garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali terrestri, un instradamento alternativo per le comunicazioni tra nodi strategici, comprese le funzionalità del cloud nazionale. Il Ministero promuove inoltre studi sulla conservazione satellitare di dati strategici, come chiavi crittografiche per il geo disaster recovery, e attività per definire requisiti tecnici e di sicurezza, criteri di selezione degli operatori e valore di eventuali gare. Le attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In coerenza con il Piano, il Ministero promuove iniziative per l’uso avanzato dello spettro radioelettrico e modelli di coesistenza tra sistemi spaziali e terrestri in attesa delle norme tecniche internazionali; studi per ridurre le interferenze tra reti satellitari operanti in Italia; e ricerche per armonizzare la localizzazione dei gateway terrestri, individuando aree idonee a ospitare più stazioni e a ridurre le interferenze aggregate. Il testo fornito si interrompe nel corso della disciplina sulle caratteristiche delle aree e delle stazioni terrestri.
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