Risoluzione n. 04 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer il 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199, i compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del prestatore, a un'imposta sostitutiva del 15%. Sono istituiti specifici codici tributo per il versamento tramite modello "F24" (1077, 1611, 1934, 1935, 1314) e tramite modello "F24 enti pubblici" (179E, 180E, 181E). I codici vanno esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza di "Importi a debito versati"; indicare il mese di riferimento nel formato "00MM" e l'anno nel formato "AAAA"; per l'F24EP riportare mese e anno nei campi "riferimento A" e "riferimento B"; non valorizzare i campi "codice" ed "estremi identificativi".
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli "F24" e "F24 enti pubblici" (F24 EP), dell'imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche
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