DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 49
Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.96‑bis del Testo unico bancario (d.lgs. 385/1993): stabilisce il limite di rimborso per ciascun depositante a 100.000 euro (aggiornabile dalla Banca d'Italia in relazione a eventuali variazioni decise dalla Commissione UE per effetto dell'inflazione) e fissa il termine di pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla data di efficacia della liquidazione coatta, prorogabile per eccezionalità per un massimo di ulteriori 10 giorni lavorativi. Entrata in vigore: 24/03/2011.
Garanzia dei depositi: limite e tempi di rimborso
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