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Legge

L.R. Lombardia 11/2000

Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette

Normativa regionaleL.R. Lombardia 11/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Lombardia 86/1983 sulla gestione dei parchi regionali: introduce piano territoriale di coordinamento e piano di gestione, regola pubblicazione, osservazioni e approvazione dei piani, disciplina il regime di salvaguardia e prevede un indennizzo se il piano non è approvato entro 18 mesi. Contiene norme transitorie per procedimenti già avviati e salvaguardie fino al 31 dicembre 2001 per alcuni parchi.

Modifiche alla disciplina dei piani dei parchi regionali lombardi

Modifiche alla disciplina dei parchi regionali lombardi

La legge interviene sulla l.r. Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, ridefinendo il procedimento di pianificazione dei parchi regionali e la relativa tutela provvisoria. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Lombardia e coordina i piani dei parchi con gli strumenti paesistici e, per alcune aree, con il piano territoriale regionale.

Strumenti di pianificazione dei parchi regionali

Per ogni parco regionale devono essere formati due strumenti:

  • un piano territoriale di coordinamento, con effetti di piano paesistico coordinato e con contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale;
  • un piano di gestione.

Il piano territoriale di coordinamento, in attuazione della legge quadro sulle aree protette, contiene in una parte apposita anche previsioni aventi effetto di piano territoriale regionale per le zone individuate, quando ricadono nell’ambito del parco regionale come aree di parco naturale.

Procedimento di adozione, pubblicazione e osservazioni

Il piano territoriale di coordinamento o la relativa variante, una volta adottati dall’ente gestore, devono essere pubblicati:

  • negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per 30 giorni consecutivi;
  • con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani, indicando la sede di consultazione degli elaborati.

Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione. L’ente gestore trasmette poi la proposta alla Giunta regionale entro i successivi 60 giorni, insieme alle osservazioni e alle controdeduzioni deliberate.

Entro 120 giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta rispetto agli indirizzi regionali e alla normativa vigente, apporta le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni e controdeduzioni e approva il piano o la variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.

Salvaguardia e divieti temporanei

Dalla pubblicazione della proposta di piano o della relativa variante cessano le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva, ma resta vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata fino alla pubblicazione della deliberazione di approvazione della Giunta regionale e comunque per un massimo non prorogabile di 18 mesi.

Per le aree individuate come parco naturale all’interno del parco regionale, il regime di salvaguardia resta in vigore fino all’entrata in vigore della legge di approvazione prevista per tali zone e comunque per un massimo non prorogabile di 24 mesi.

Indennizzo per mancata approvazione nei termini

Se il piano territoriale di coordinamento del parco regionale non è approvato entro il termine di 18 mesi, all’ente gestore spetta un indennizzo pari al 20% dei finanziamenti regionali corrisposti nell’anno precedente. L’indennizzo è a carico del bilancio regionale ed è destinato alla realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e paesistica.

Aree di parco naturale e ruolo del Consiglio regionale

Quando il piano territoriale di coordinamento individua, all’interno del parco regionale, zone costituenti parco naturale, la Giunta regionale, completata la verifica del piano, trasmette al Consiglio regionale gli atti e gli elaborati relativi.

Il Consiglio regionale:

  • approva con legge l’individuazione delle zone di parco naturale;
  • approva definitivamente, con propria deliberazione, la disciplina del parco naturale, che ha valenza di piano territoriale regionale ai sensi della legge quadro sulle aree protette.

Disposizioni transitorie per procedimenti già in corso

Per i piani territoriali dei parchi regionali e le loro varianti sui quali, alla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale aveva già deliberato la verifica prevista dalla previgente disciplina, gli atti sono restituiti alla Giunta con gli elaborati delle commissioni consiliari e gli emendamenti già presentati in Consiglio regionale.

La Giunta istruisce poi i provvedimenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale per la parte relativa alle aree a parco naturale, secondo la nuova procedura.

I piani sono approvati dalla Giunta regionale con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Applicazione ai procedimenti futuri e ai piani già trasmessi

Le nuove disposizioni si applicano anche:

  • alle proposte di piano territoriale e alle varianti già trasmesse dall’ente gestore alla Regione sotto la previgente disciplina;
  • ai futuri piani territoriali di coordinamento e alle varianti dei parchi già dotati di strumenti approvati con legge regionale.

Regime transitorio di salvaguardia per alcuni parchi

Fino alla pubblicazione della deliberazione di approvazione della Giunta regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta di piano territoriale di coordinamento o variante adottata dall’ente gestore, ovvero con la determinazione già adottata dalla Giunta in sede di verifica.

Sono previste ulteriori proroghe specifiche:

  • per il parco regionale Orobie Bergamasche, le norme di salvaguardia continuano fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento e comunque non oltre il 30 giugno 2001;
  • per i parchi regionali Oglio Nord e Spina Verde di Como, le norme di salvaguardia continuano fino alla pubblicazione delle proposte di piano territoriale di coordinamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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