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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025, n. 103

Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e contabilità degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Normativa italiana25G00109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il DPR n. 90/2010 alla disciplina dei fondi scorta in contabilita' ordinaria, istituiti per le esigenze delle Forze armate, dei Carabinieri e dell'Area interforze. Regola riparto, variazioni, utilizzo, reintegro e trasferimenti tra organismi, oltre ai fondi permanenti per spese economali. Non prevede un termine finale di efficacia.

Fondi scorta e fondi permanenti del Ministero della difesa

Fondi scorta e fondi permanenti del Ministero della difesa

Il regolamento adegua il testo unico dell’ordinamento militare alla disciplina dei fondi scorta in contabilita' ordinaria, introducendo regole operative per la gestione delle risorse destinate alle esigenze della Difesa. Disciplina inoltre i fondi permanenti per spese economali e coordina la nuova impostazione contabile con i meccanismi di bilancio e di gestione finanziaria del Ministero.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda le esigenze delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e dell’Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa. I fondi scorta sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della difesa per far fronte a esigenze operative e di funzionamento, in attuazione della normativa sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato.

Istituzione e riparto dei fondi scorta

I fondi scorta sono istituiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della difesa. Lo stanziamento iniziale è determinato annualmente con la legge di bilancio. All’inizio dell’anno finanziario i Centri di responsabilità amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono la dotazione tra gli Organismi destinatari mediante decreto dirigenziale.

Variazioni delle dotazioni e riduzioni

Gli Organismi destinatari possono proporre variazioni della propria dotazione entro il 30 settembre di ogni anno, per esigenze sopravvenute, tramite la rispettiva Direzione di amministrazione. Le variazioni, comprese quelle proposte dagli Organismi, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilità amministrativa, sentiti gli Organi programmatori. In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi interessati versano l’importo ridotto al bilancio dello Stato. Se la riduzione non è accompagnata da un corrispondente adeguamento dello stanziamento del fondo scorta, il Centro di responsabilità amministrativa può destinare l’importo ridotto ad altro organismo del Ministero.

Alimentazione, conti correnti e gestione delle risorse

Le dotazioni sono alimentate mediante ordinativi primari di spesa emessi dai Centri di responsabilità amministrativa in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano ricevuta. Per la gestione delle risorse è autorizzata l’apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per gli Organismi dislocati all’estero possono essere aperti anche conti bancari in valuta diversa dall’euro. Il reintegro delle dotazioni avviene tempestivamente da parte del funzionario delegato, a valere sulle pertinenti unità elementari di bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa.

Utilizzo del fondo scorta

L’utilizzo del fondo scorta è subordinato all’accertamento della legittimità della spesa e della copertura finanziaria. Le risorse possono essere impiegate per anticipazioni e pagamenti necessari a sopperire a momentanee deficienze di cassa e per una serie di esigenze operative, tra cui:

  • pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa;
  • spese già coperte finanziariamente;
  • anticipi e indennità al personale per servizi isolati o trasferimenti, in Italia e all’estero;
  • spese non ricorrenti per trattamenti economici, pensionistici o di ausiliaria, indennità e fitti passivi in casi eccezionali;
  • trasferimenti temporanei tra organismi del Ministero per pagamenti indilazionabili;
  • fondi permanenti per spese economali;
  • anticipi per mense e vitto;
  • sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;
  • fondi temporanei di cassa per unità e reparti;
  • anticipi per acquisto di animali;
  • spese sostenute per servizi resi nell’interesse di altre amministrazioni dello Stato;
  • spese degli uffici degli addetti militari e delle rappresentanze militari all’estero;
  • anticipi sull’indennità di missione nei teatri operativi e sul trattamento economico di missione per lunga durata all’estero;
  • spese inderogabili per efficienza di attrezzature, mezzi e infrastrutture e prevenzione infortuni;
  • adempimento di obbligazioni nei termini contrattuali;
  • ogni altra somma non altrimenti sostenibile per garantire la continuità operativa dello strumento militare.

Continuità tra esercizi e trasferimenti temporanei tra organismi

Per garantire la continuità delle funzioni nel passaggio tra esercizi finanziari, i Centri di responsabilità amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione nella propria disponibilità. A tal fine gli Organismi trasmettono una dichiarazione di esistenza della dotazione con indicazione della giacenza di conto corrente e delle partite da pareggiare. In caso di carenze temporanee di cassa, gli Organismi possono chiedere trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero, previa autorizzazione del Centro di responsabilità amministrativa competente, sentito l’Organo programmatore. La restituzione avviene alla prima reintegrazione utile, con comunicazione al Centro di responsabilità amministrativa e all’Organo programmatore.

Fondi permanenti per spese economali

Per le spese di modesta entità necessarie al funzionamento di unità, reparti, uffici, officine e altre articolazioni del Ministero della difesa, il responsabile dell’Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare un fondo permanente ai titolari delle articolazioni dipendenti, entro le necessità mensili e attingendo alla dotazione dei fondi scorta. Per le esigenze all’estero possono essere aperti conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall’euro. Il fondo permanente può essere utilizzato per:

  • anticipi al personale;
  • pagamento di tasse, oneri e contributi;
  • corresponsione di tariffe e corrispettivi;
  • approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o immediata esecuzione, anche a seguito di negoziazione verbale;
  • spese funzionali al mantenimento in efficienza di attrezzature, mezzi e infrastrutture e alla prevenzione degli infortuni. Gli assegnatari sono responsabili della legittimità delle spese e della completezza della documentazione e rendono il conto entro cinque giorni dalla fine di յուրաքանչյուր mese. I fondi sono reintegrati mensilmente sulla base del rendiconto e restituiti quando viene meno l’esigenza e, comunque, a fine esercizio.

Istruzioni tecniche e coordinamento applicativo

Le istruzioni tecnico-applicative per la gestione e l’impiego delle dotazioni di fondo scorta sono emanate con le modalità previste dall’articolo 446, comma 4, del testo unico militare.

Invarianza finanziaria

L’attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

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