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Legge

LEGGE 3 aprile 1961, n. 286

Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia.

Normativa italiana061U0286Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Stabilisce che le bevande analcoliche, vendute con denominazioni di fantasia il cui gusto/aroma fondamentale deriva da essenze o paste di agrumi, devono contenere almeno il 20% di succo di agrumi; è prevista un'ammenda per produttori/venditori in violazione. Legge del 1961 con successivi richiami (es. 2012) e disposizioni transitorie; tuttavia l'armonizzazione normativa UE e interventi legislativi successivi ne hanno in larga parte soppiantato l'applicabilità pratica.

Contenuto minimo di succo di agrumi nelle bevande analcoliche

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