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Interpello

Risposta n. 250 del 9/12/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

IVA – soggettività passiva delle holding sub­holding e detraibilità dell'IVA sui Transaction Costs

Il quesito

1) se BETA TopCo e GAMMA MidCo siano soggetti passivi IVA e se le operazioni (riaddebito dei Transaction Costs e addebito di interessi sul finanziamento soci) siano rilevanti ai fini IVA; 2) in caso affermativo, quali regole di detraibilità/indetraibilità si applichino all'IVA sugli oneri finanziari e sui Transaction Costs sostenuti da BETA TopCo e sull'IVA che sarà addebitata ad ALFA al riaddebito

Soluzione prospettata dal contribuente

Le istanti sostengono che, nonostante la struttura 'leggera', BETA TopCo e GAMMA MidCo abbiano effettivamente interferito nella gestione delle partecipate mediante il reperimento di finanziamenti, l'emissione del prestito obbligazionario e la concessione di finanziamenti infragruppo, sicché devono essere considerate soggetti passivi IVA; il riaddebito dei Transaction Costs e l'addebito degli interessi sul finanziamento sono prestazioni rilevanti ai fini IVA. Quanto alla detraibilità, le istanti ritengono che l'IVA sui Costi per Servizi Finanziari sia indetraibile nel 2023 (perché connessa ad operazioni esenti future) mentre l'IVA sui Transaction Costs sostenuti nel 2023 sia detraibile in capo a BETA TopCo e successivamente detraibile da ALFA al momento del riaddebito con IVA

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia, assumendo come veri i fatti descritti, ritiene in linea di principio che BETA TopCo e GAMMA MidCo possano qualificarsi soggetti passivi IVA in ragione dell'attività complessa di reperimento risorse, garanzie e finanziamento infragruppo e che il riaddebito dei Transaction Costs sia rilevante ai fini IVA (anche alla stregua del mandato senza rappresentanza). Tuttavia sul punto della detraibilità l'Amministrazione conclude che, stante la compresenza di operazioni imponibili e di operazioni esenti (finanziamenti e commitment fee), si applica il pro­rata di cui all'art.19, comma 5 (art.19­bis) e che la commitment fee addebitata nel 2023 rende rilevanti le operazioni esenti nello stesso anno; di conseguenza l'IVA sui Costi per Servizi Finanziari e sui Transaction Costs dovrà essere gestita con la percentuale di detrazione prevista dall'art.19 e la detrazione potrà essere esercitata entro i termini prescritti dall'art.19, comma 1, mentre ALFA potrà esercitare la detrazione dell'IVA a suo carico secondo le ordinarie regole previste dal decreto IVA.

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