DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1996, n. 658
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del 1996 che definisce contribuzione e regime pensionistico del Fondo per il personale dei pubblici servizi di telefonia: stabilisce la retribuzione imponibile, l'allineamento delle aliquote all'assicurazione generale obbligatoria per i nuovi iscritti, aliquote transitorie per gli iscritti antecedenti al 1996 (periodo 1997-2002), modalità di calcolo delle pensioni (retributivo per chi aveva ≥18 anni di contributi al 31/12/1995, pro‑quota per gli altri), massimale di computo (40 anni), norme su invalidità, contribuzione figurativa e riserva legale.
Contribuzioni e regime pensionistico del Fondo per il personale addetto ai servizi di telefonia (1996)
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