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Legge

L.R. Liguria 20/2003

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

Normativa regionaleL.R. Liguria 20/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria 30 giugno 2003, n. 20 interviene sulla disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali (l.r. 3/1987), modificando varie regole su assegni, reversibilità, sanzioni e durata della legislatura. Alcune disposizioni decorrono dal mese successivo all’entrata in vigore, altre dal 1° gennaio 2004 o dalla settima legislatura. Oggi l’atto ha rilevanza solo come testo consolidato storico.

Modifiche al trattamento economico dei consiglieri regionali della Liguria

Modifiche al trattamento economico dei consiglieri regionali della Liguria

La legge regionale Liguria 30 giugno 2003, n. 20 interviene in modo organico sulla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, che disciplina il trattamento economico dei consiglieri regionali. Il provvedimento aggiorna diverse componenti del regime economico e introduce anche un nuovo meccanismo sanzionatorio, con alcune decorrenze differenziate nel tempo.

Ambito e contenuto della riforma

La legge non disciplina ex novo il trattamento economico, ma modifica il testo della l.r. 3/1987 attraverso sostituzioni, inserimenti e abrogazioni di singoli articoli e commi. Ne risulta un quadro aggiornato delle norme regionali liguri su assegni, reversibilità, durata della legislatura ai fini applicativi e sanzioni connesse a specifici obblighi.

Assegno mensile e riduzioni

Tra le modifiche più rilevanti vi è l’intervento sull’articolo 19 della l.r. 3/1987, relativo alla riduzione dell’assegno mensile. La riduzione prevista dal comma 2, come ulteriormente modificato, si applica ai consiglieri titolari dell’assegno mensile a partire dal mese successivo all’entrata in vigore della legge.

Durata della legislatura e applicazione delle regole economiche

La legge modifica la disciplina dell’articolo 23 della l.r. 3/1987 e chiarisce, ai fini della sua applicazione, che la durata della legislatura va computata dalla proclamazione dell’ultimo degli eletti fino alla convocazione del nuovo Consiglio regionale. Le nuove disposizioni in materia si applicano a partire dalla settima legislatura.

Assegno di reversibilità

La legge interviene anche sulla disciplina dell’assegno di reversibilità. Le norme così modificate si applicano anche ai consiglieri che hanno svolto il mandato nella sesta legislatura, quindi con efficacia estesa a un ambito temporale pregresso rispetto all’entrata in vigore della riforma.

Sanzioni e modalità applicative

Con l’inserimento del nuovo articolo 4 bis nella l.r. 3/1987, la legge introduce sanzioni e prevede che l’Ufficio di Presidenza disciplini le modalità di applicazione delle stesse entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Decorrenza degli effetti

Salvo i termini speciali previsti per singole disposizioni:

  • le modifiche all’articolo 27 della l.r. 3/1987 producono effetti dal mese successivo all’entrata in vigore della legge;
  • gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge decorrono dal 1° gennaio 2004;
  • in via generale, gli effetti della legge decorrono dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’applicazione della l.r. 3/1987, come modificata, sono imputati alla U.P.B. 1.101 "Spesa per l’Assemblea legislativa regionale". Per l’anno 2003 la copertura è assicurata con lo stanziamento già iscritto nella medesima unità previsionale; per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci regionali.

Rilievo attuale dell’atto

L’atto ha natura essenzialmente modificativa di una disciplina del 1987 già stratificata nel tempo e riguarda profili economici e organizzativi legati alla composizione delle legislature regionali. Per la sua evidente collocazione storica e per il contenuto ormai consolidato in successive modifiche, esso ha oggi rilievo soprattutto come fonte storica del testo vigente, più che come disciplina autonoma da applicare direttamente.

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