Risoluzione n. 13 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate chiarisce che, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il decreto di omologa con intervento di terzo assuntore è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale esclusivamente sul valore dei beni e diritti trasferiti; l'assunzione delle passività costituisce un effetto legale del decreto e non è autonomamente tassabile ai sensi dell'art. 21, comma 3 del TUR. Viene superata la precedente indicazione della circolare 27/E/2012; le istruzioni si estendono anche al concordato nella liquidazione giudiziale del nuovo Codice della Crisi e si invita a riesaminare i procedimenti pendenti.
Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore– Trattamento ai fini dell'imposta di registro
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