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Risoluzione

Risoluzione n. 13 del 19/02/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il decreto di omologa con intervento di terzo assuntore è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale esclusivamente sul valore dei beni e diritti trasferiti; l'assunzione delle passività costituisce un effetto legale del decreto e non è autonomamente tassabile ai sensi dell'art. 21, comma 3 del TUR. Viene superata la precedente indicazione della circolare 27/E/2012; le istruzioni si estendono anche al concordato nella liquidazione giudiziale del nuovo Codice della Crisi e si invita a riesaminare i procedimenti pendenti.

Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore– Trattamento ai fini dell'imposta di registro

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